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REGISTRAZIONE AUDIO DI CONVERSAZIONI CON DATORE DI LAVORO

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Spesso mi viene chiesto se sia lecita la registrazione audio di conversazioni con il datore di lavoro.

È una domanda “classica”, diciamo tra le più gettonate da rivolgere a un legale.

Mi sono, pertanto, deciso di fare il punto e dare una risposta a tutti qui. {leggi sotto 👇}

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➡️ Ebbene sì, la registrazione audio (tramite telefoni o registratori ambientali) di un colloquio da parte chi ne sia partecipe è legittima anche se effettuata all’insaputa dell’interlocutore.

 

➡️ Requisito essenziale è che la registrazione venga realizzato da un soggetto che partecipi effettivamente alla conversazione.
La cassazione penale ha giudicato che “non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione” (così Cass.pen., sez. 3, sent. 13 maggio 2011, n. 18908).
La registrazione infatti costituisce una forma di memorizzazione audio di un fatto storico che l’autore può utilizzare legittimamente, anche a fini di prova nel processo, ovvero come prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p..

 

Le possibilità di utilizzo sono svariate:

➡️ si pensi al lavoratore assunto in nero che intende premunirsi di documenti finalizzati alla dimostrazione dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato (per quest’ultimo la registrazione audio con il datore di lavoro sarebbe molto importante)
oppure,

➡️ al dipendente che intende documentare atti di mobbing.

 

E’ lo stesso Codice della Privacy a consentire espressamente la registrazione ottenuta di nascosto “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.

 

Ciò che, invece, è vietato è:

▶️ la registrazione da parte di un soggetto terzo non autorizzato a partecipare alla conversazione.
Nel caso in cui la registrazione venisse effettuata da un terzo risulterebbero integrati gli estremi di una vera e propria intercettazione (strumento utilizzabile solo dalla polizia giudiziaria).

▶️ la diffusione della conversazione per un utilizzo estraneo alla tutela di un giudizio (per esempio, farla ascoltare a terzi o pubblicarla su internet);

▶️ la registrazione non deve avvenire nell’ abitazione altrui o in altro luogo di “privata dimora” dell’ignaro soggetto registrato altrimenti si configurerebbe il reato di “illecita interferenza nella vita altrui”.

Per quello che qui interessa, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 23 marzo 2017 ha escluso espressamente che il “luogo di lavoro” rientri nella nozione di “privata dimora” (anche se la di voglia interpretare in senso estensivo..) in cui è vietata la registrazione.

 

✍️©opyright Studio Legale Albini & Partners

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AUTORE - Studio Legale Albini