Registrazioni audio di conversazioni: ammissibilità – limiti – utilizzo
16/12/2016
La registrazione audio di un colloquio da parte chi ne sia partecipe è legittima anche se effettuata all’insaputa dell’interlocutore.
La registrazione, infatti, costituisce una forma di memorizzazione audio di un fatto storico che l’autore può utilizzare legittimamente,anche a fini di prova nel processo, ovvero come prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p. (nell’ambito di un processo civile o penale; ad es: nel corso di un procedimento disciplinare dinanzi al proprio datore di lavoro; in una causa di separazione o divorzio per dimostrare, ad esempio, l’altrui confessione di tradimento ecc..).
E’ lo stesso Codice della Privacy a consentire espressamente la registrazione ottenuta di nascosto “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.
Ciò che, invece, è vietato è:
-la diffusione della conversazione per un utilizzo estraneo alla tutela di un giudizio (per esempio, farla ascoltare a terzi o pubblicarla su internet);
-la registrazione da parte di un soggetto terzo (e/o non autorizzato a partecipare alla conversazione).
©Studio Legale Albini & Partners