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Responsabilità civile del sanitario anche in caso di assenza di responsabilità penale, Trib. Cremona, sez. I civ., sent. 19.09.13 (prime applicazioni post Decreto Balduzzi)

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02/10/2013

 

La sentenza, in applicazione del Decreto Balduzzi (una delle prime applicazioni), distingue e diversifica il regime di responsabilità medica a seconda che si agisca in sede penale o civile.

Ed infatti, mentre in ambito penale, il medico che abbia rispettato le “linee guida accreditate dalla comunità scientifica” risponde oggi – in virtù del Decreto Balduzzi – solo in caso di “dolo” o “colpa grave”, l’assenza di responsabilità penale del medico NON esclude la RESPONSABILITA’ CIVILE e il RISARCIMENTO DEI DANNI anche per i casi di COLPA LIEVE.

Rimane ferma, dunque, la responsabilità civile del sanitario e della STRUTTURA SANITARIA per la quale nulla è cambiato così come disegnata dalla giurisprudenza nel corso dell’ultimo trentennio sulla base dello schema:

– “operazioni di routine” e mancato raggiungimento di risultato = responsabilità del medico per presunzione di colpa;

– “casi di particolare complessità” = responsabilità del medico previa verifica della sussistenza di “colpa grave“.

Viene, inoltre, statuita l’impossibilità di applicare retroattivamente le nuove disposizioni del Decreto Balduzzi.

Per tali motivi, oggi più di ieri, conviene in caso di errore medico percorrere la strada civile anzichè quella penale.

A cura dell’Avv. Marcello Albini

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AUTORE - Studio Legale Albini