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Responsabilità del chirurgo estetico: sussiste anche qualora l’operazione sia stata correttamente eseguita se il paziente non era stato informato del possibile insuccesso (Cass. civ. n. 12830/2014)

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21/07/2014

 

In caso d’inestetismo conseguente ad intervento di “chirurgia estetica” scatta la responsabilità del medico per il danno prodotto Anche quando l’operazione sia stata correttamente eseguita, se di questo possibile esito il paziente non era stato doverosamente informato.

Infatti, nel caso di interventi di “chirurgia estetica” – per loro caratteristica “non necessari” – la necessità di una informazione esaustiva e capillare sui possibili esiti è funzionale alla delicata scelta del paziente se sottoporsi o meno all’intervento, correndo eventualmente il rischio insito nell’intervento.

E’ questa, infatti, la fondamentale caratteristica dell’intervento estetico non necessario (Cass. civ. sentenza n. 12830 del 06.06.2014).


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AUTORE - Studio Legale Albini