Responsabilità medica: se la cartella clinica è incompleta l’Ospedale è negligente (Cass. Civile, sez. III, sent. 31/03/2016 n° 6209)
20/06/2016
La Cassazione, con sentenza n. 6209 del 31 marzo 2016, cassa una sentenza di merito che assolveva da ogni responsabilità la struttura sanitaria in relazione ai gravissimi danni subiti da una bambina al momento del parto.
La sentenza si sofferma, in particolare, sulle conseguenze dell’irregolare tenuta della cartella clinica, la quale presentava “vuoti temporali” ed omissioni.
La tenuta della cartella clinica è un obbligo che grava sulla struttura, la cui violazione determina un danno per il paziente. La Corte sottolinea l’importanza di questo documento, fondamentale per ricostruire i fatti e per valutare il nesso di causa tra un trattamento medico e un danno.
I principi fondamentali in materia ripresi dalla sentenza in commento, sono che le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica consentono il ricorso alla presunzione in ordine alla sussistenza del nesso causale intercorrente tra prestazione medica ed evento dannoso (posto che l’imperfetta compilazione della stessa non può risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria) e che, tale imperfetta tenuta è sintomo di difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell’art. 1176, comma secondo c.c. e, quindi, rileva quale inesatto adempimento della corrispondente prestazione professionale.
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