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Responsabilità medica – sentenze n.ri 577 e 581/08 Cass.Civ.Sez. Unite – risvolti pratici

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30/10/2009

 

La pronuncia n. 577/08 della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite merita attenzione perché le Sezioni Unite – chiamate a pronunciarsi suaspetti controversi e questioni di particolare importanza in materia di “responsabilità medica” – hanno specificato e confermato i più recenti percorsi interpretativi favorevoli al paziente che agisce per il risarcimento, già anticipati dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

Si tratta degli obblighi e della qualificazione giuridica della responsabilità della struttura sanitaria (e del medico) nei confronti del paziente, della ripartizione dell’onere probatorio che deve seguire i criteri fissati dalla materia contrattuale, della prova del “nesso di causalità” che non può basarsi sulla superata distinzione tra “obbligazioni di mezzi” ed “obbligazioni di risultato”.

Nella nuova prospettiva, tendente a favorire sempre più il paziente che agisce per essere risarcito, deve essere la struttura sanitaria (ed il medico) a dimostrare il corretto adempimento nello svolgimento della propria attività, mentre il paziente danneggiato “deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato”.

Competerà alla struttura sanitaria e/o al medico “dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

Sotto tale ultimo profilo del “nesso di causalità” altra recente pronuncia della Cassazione civile a Sezioni Unite11.01.2008 n° 581 è di fondamentale importanza, in quanto – mutando la regola probatoria sino ad oggi “indistintamente” spesso applicata sia in campo civile che penale – ha operato la distinzione/diversificazione del regime probatorio a seconda del campo processuale penale o civile in cui ci si trovi ad operare;

ovvero, mentre nel processo penale deve vigere la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vigerà la regola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”.

Tale principio più favorevole al paziente che agisca per il risarcimento del danno in sede civile, a mio modo di vedere dovrebbe scoraggiare sempre più per il futuro azioni in campo penale a favore di richieste di risarcimento in sede civile preferibili per il regime probatorio “alleggerito” in relazione al nesso di causa.

 

Avvocato Marcello Albini


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AUTORE - Studio Legale Albini