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Responsabilità penale del primario (Sent. Cass. Pen. n. 20584 del 01.06.2010)

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14/07/2010

 

Il primario ospedaliero non può addurre a discolpa che al reparto sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo in casi di particolari difficoltà o di complicazioni; ciò perché il medico appartenente alla posizione apicale ha il potere di impartire istruzioni e direttive in ordine alle cure e di verificarne l’attuazione.

Peraltro, se è vero che gli obblighi di garanzia connessi all’esercizio della professione sanitaria possono essere delegati, con conseguente esclusione della responsabilità del titolare originario della posizione di garanzia, è però necessario che:

 

  • il delegato sia persona capace e competente nel settore;
  • il delegante tenga sempre conto della peculiarità del caso in esame, dell’eventuale carattere di urgenza che lo stesso presenta e della gravità dello stato di salute del paziente.

 

E’ quanto affermato dalla sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza n. 20584 del 01.06.2010.


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AUTORE - Studio Legale Albini