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Responsabilità di tutta l’equipe medica se l’intervento chirurgico non andava eseguito (Corte Cass. Civ. – Sentenza 29.01.18 n. 2060)

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22/01/2018

 

Sussiste la responsabilità di tutta l’equipe medica intervenuta per l’esito infausto di un intervento chirurgico effettuato imprudentemente, ovvero senza la preventiva necessaria verifica delle condizioni generali della paziente.

La Cassazione affronta nuovamente il tema degli interventi in equipe, del ruolo e delle responsabilità di ciascun medico facente parte della stessa, precisando come ogni componente, a prescindere dalla sua posizione gerarchica all’interno dell’equipe, ha l’obbligo di prendere visione del contenuto della cartella clinica prima dell’intervento, in modo da poter verificare la compatibilità dell’intervento chirurgico da effettuarsi con le condizioni cliniche della paziente.

Con ciò esclude vi possa essere una esenzione da responsabilità per il medico “secondo aiuto” per il solo fatto di trovarsi in posizione sottordinat; il facente parte dell’equipe, infatti, non può limitarsi ad essere un mero esecutore delle mansioni a lui affidate.

Ciò in forza del principio di “controllo reciproco” che deve esistere nel lavoro in equipe, secondo il quale l’obbligo di diligenza in capo a ciascun medico si estende anche ad un controllo sull’operato altrui ove generico e non del tutto settoriale.

Per andare esente da responsabilità il medico in equipe dovrebbe manifestare espressamente il proprio dissenso.

©opiryght Studio Legale Albini & Partners


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AUTORE - Studio Legale Albini