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Richiesta danni all’Ospedale in caso di transazione con il medico (Cass. Civ., sez. III, sent 30/09/15 n° 19541)

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23/10/2015

La richiesta di danni nei confronti dell’Ospedale, in caso di danni da errore medico, non è preclusa da un eventuale “accordo transattivo” che il danneggiato abbia raggiunto con il medico per la sua “quota” di responsabilità.

Il principio generale è quello per cui medico e Ospedale, in caso di errore medico, sono solidalmente responsabili del danno. Tradotto, il principio significa che il danneggiato può richiedere (e ha diritto di ottenere) l’intero risarcimento da ciascuno dei 2 condebitori solidali (salva l’azione di regresso del condebitore che abbia pagato l’intero nei confronti dell’altro condebitore per la sua quota di spettanza). Nel dubbio, le singole “quote” di responsabilità di ciascun condebitore solidale si presumono uguali.

Rimane la possibilità per il danneggiato di chiedere a 1 dei 2 responsabili solidali anche solo la sua “quota” di responsabilità ed agire successivamente contro l’altro condebitore per il residuo.

Il Giudice dovrà indagare se l’accordo abbia avuto ad oggetto solo la “quota” di responsabilità del medico (condebitore solidale), ovvero l’intero debito risarcitorio.

In quest’ultimo caso, infatti, troverà applicazione l’art. 1304 c.c., per il quale l'”accordo transattivo” produce effetti favorevoli, ovvero liberatori, anche per l’altro condebitore solidale estraneo alla transazione solo qualora questi dichiari di volerne profittare.


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AUTORE - Studio Legale Albini