Rimborso spese sostenute da un coniuge e/o dal convivente per l’immobile in caso di separazione e/o cessazione della convivenza (Trib. Brindisi, sent. 26/05/2014)
19/11/2014
L’eventuale incremento di valore, dovuto ad esborsi del convivente non proprietario, dell’immobile di cui beneficiano il coniuge o il convivente proprietario, non può essere giustificato dall’adempimento degli obblighi di convivenza o giuridici di assistenza morale e materiale e di collaborazione, soprattutto quando si tratta di spese “straordinarie” rispetto alle spese abitualmente sopportate da una famiglia in base al tenore di vita.
Se pertanto gli esborsi siano apprezzabilmente superiori alle condizioni economiche di chi li effettua, oppure sproporzionati rispetto altenore familiare complessivo, il venir meno della coabitazione, quale presupposto dell’elargizione, giustifica la restituzione di quell’attribuzione patrimoniale, proprio perché viene meno il dovere di adempiere un dovere giuridico o morale.
Questo il principio stabilito dal Tribunale di Brindisi con la sentenza in commento.
Come si fa a stabilire quando una somma sia “sperequata” rispetto alle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie del coniuge o convivente intestatario del bene?
Secondo il Tribunale pugliese si può ipotizzare che sia sproporzionato un esborso che superi un quarto dello stipendio netto annuale, sempre che non ci sia il contributo di apprezzabili risorse derivanti dalla famiglia di appartenenza di uno dei coniugi.