Risarcimento del danno non patrimoniale per aver taciuto la non paternità (Tribunale di Bologna, Sentenza n. 3607/2014, Giudice Dr. Costanzo)
01/04/2015
La sentenza riguarda il caso di una donna che con un suo articolato comportamento, consistito nell’aver indotto (sia pur colposamente) il marito in errore rispetto alla presunta sua paternità della figlia, inducendolo ad assumere nei confronti della minore il ruolo di padre e ad improntare la propria vita, per diversi anni, su tale convinzione, mancando però del presupposto dato biologico.
L’effetto di questi fatti sulla vita del marito è la somma di più componenti negative, tra le quali:
- l’aver perso quella che si riteneva la figlia (e dunque tutta la ricchezza interiore, la forza, la gioia che da quel rapporto derivavano);
- lo scoprirsi diverso da ciò che si pensava di essere;
- il sentimento di sfiducia e di amarezza per l’affidamento mal riposto;
- le occasioni perdute, i progetti svaniti, le scelte non fatte;
- la necessità e la fatica di impostare i propri giorni, e proiettarsi nel futuro, su basi nuove e inaspettate.
Il Giudice ribadisce come l’essere genitore costituisce, con altre, una esperienza (e prima ancora, una aspirazione) attraverso la quale l’individuo realizza la propria personalità e che rimanda al novero dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 cost.) e come la protezione della maternità e della paternità sia finalizzata non solo alla (preminente) tutela dei figli ma anche al riconoscimento della genitorialità come valore in sé.
La liquidazione di un siffatto danno non patrimoniale non può che essere equitativa ed il Giudice la determinava in € 50.000 a cui dovrà aggiungersi il danno patrimoniale, costituito dagli esborsi sostenuti dal marito a titolo di contributo al mantenimento della minore.