Diritto di risarcimento danni per la morte del partner
Nella sentenza in commento in tema di risarcimento danni per la morte del partner, la Cassazione afferma (in maniera, pare di poter dire, contraddittoria) come il diritto al risarcimento del danno spetti anche al convivente del defunto, affermando al contempo che la coabitazione non è elemento indispensabile per la sussistenza della coabitazione in virtù dei cambiamenti avvenuti nella società.
In altre parole, secondo la Cassazione (che riprende la sentenza n. 7128/13 sempre della Cassazione) la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come “stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e affetti“.
Del resto, secondo la Cassazione, esistono anche delle famiglie sia di fatto che fondate sul matrimonio, che non hanno neppure una casa comune in quanto uno o entrambi i partner trascorrono gran parte della settimana o del mese in un luogo diverso l’uno dall’altro; per tali motivi, secondo i giudici, deve ritenersi che il dato della coabitazione non debba assumere un rilievo predominante ma debba costituire solo un indizio che unito agli altri elementi allegati e provati possono provare l’esistenza della convivenza.
Si entra qui nell’ambito delle “famiglie di fatto” che stanno sempre più prendendo piede in Italia. Tale concetto solleva anche interrogativi sul fatto che in caso di decesso del partner possa spettare un risarcimento anche ai figli del convivente (non in comune con il defunto) anche se non sussiste un legame di sangue; in tal caso infatti è opportuno attenersi ad una serie di indici (periodo da cui risale la convivenza, la costanza delle frequentazioni, il sostegno morale, i doveri e gli oneri effettivamente assunti dal genitore “de iure”) prima di prendere una decisione.
Tralasciando l’ultima questione, che richiederebbe ulteriori approfondimenti, quanto esposto in precedenza porta alla conclusione che il risarcimento danni per la morte del partner spetti di diritto anche a chi non risulta coniugato con la persona defunta, ma fosse legato ad essa da un legame di convivenza.
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