Ritardo nella diagnosi di neoplasia: Risarcimento del Danno anche nel caso in cui il ritardo non abbia avuto incidenza sull’aggravemento della patologia e sulla morte. (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 7260/2018)
24/05/2016
Il caso in esame riguarda quello di un paziente deceduto a seguito di un carcinoma polmonare che i medici avavano diagnosticato tardivamente con colpa. La condotta medica colposa di “tardiva diagnosi” non aveva avuto, tuttavia, alcuna incidenza sull’aggravamento della patologia e sulla morte.
Infatti, l’aggressività della malattia e il suo stadio erano tali da rendere certo il verificarsi di un esito infausto nella medesima tempistica.
Al paziente – stante l’ineluttabilità della morte con le stesse tempistiche anche in caso di tempestiva diagnosi – non spettava, pertanto, alcun danno da “perdita di chance” di sopravvivere più a lungo rispetto a quello effettivamente vissuto.
Tuttavia, l’omessa diagnosi della patologia, lo aveva lasciato nell’ignoranza delle proprie condizioni e, dunque, nell’impossibilità di autodeterminarsi in relazione ad esse.
In sostanza, secondo i giudici, un danno si concretava ugualmente e, consisteva nel danno di non aver avuto la possibilità di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della fine, invece che come una qualcosa di angosciante in quanto inspiegabile.
Per il risarcimento, una volta dimostrata la colpevole mancata informazione, non sarebbe necessaria alcuna ulteriore prova da parte del danneggiato.
In questo senso, con portata senz’altro innovativa rispetto agli orientamenti sino ad oggi espressi dalla Corte di Cassazione, la violazione del diritto all’autodeterminazione costituerebbe così un “danno-evento” risarcibile in sé, a prescindere dalla prova di pregiudizi concretamente sofferti dalla vittima in conseguenza di tale lesione.
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