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Scelta della tecnica chirurgica operata dal paziente, complicanze preventivate dal medico, inosservanza delle prescrizioni post-operatore indicate (Cass. pen., sez. IV, sent. 07.05.13 n° 19556)

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30/05/2013

 

Il paziente ha scelto il tipo d’intervento chirurgico cui sottoporsi, è stato informato delle possibili complicanze dell’intervento e non si è attenuto alle prescrizioni post-operatorie: non sussiste la responsabilità penale del medico per la morte del paziente in seguito alle complicanze insorte dopo l’intervento.

 

Nel caso di specie è  stata la paziente a scegliere sia il tipo di intervento.

Inoltre la stessa ha sottoscritto un completo modulo di consenso informato, venendo a conoscenza delle possibili complicanze dell’intervento.

Sul tipo di intervento chirurgico, poi, la condotta del terapeuta viene ritenuta immune da censure, sottolineando come l’intervento in questione non era affatto desueto, con la conseguenza per cui nessun rimprovero per imperizia può essere mosso all’imputato nella scelta terapeutica adottata.

Correttamente, pertanto, conclude sul punto la Cassazione, non si configurano profili di colpa neppure con riguardo alla fase post operatoria in quanto neppure per tale parte della vicenda può ravvisarsi, una condotta concretamente rimproverabile a carico del sanitario, avendo la donna in sostanza trascurato quasi totalmente le raccomandazioni che le erano state fatte e non potendosi ritenere che la posizione di garanzia del chirurgopotesse estendersi fino al punto di dover ripetere insistentemente nei confronti di una paziente adulta, che ormai era stata dimessa dalla clinica, le prescrizioni e le raccomandazioni che erano state meticolosamente fornite”.


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AUTORE - Studio Legale Albini