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Separazione, tradimento, addebito, danno, risarcimento (Cass. civ., sez. I, sent. 01.06.12) n° 8862

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19/06/2012

 

La violazione di obblighi nascenti dal matrimonio se da un lato giustifica la pronuncia di addebito a carico di un coniuge, dall’altro può configurare un comportamento che, incidendo su beni essenziali della vita, può produrre un danno ingiusto con conseguente diritto anche al risarcimento del danno morale.

La domanda di risarcimento del danno è indipendente dalla causa di separazione, ben potendo essere azionata separatamente, autonomamente ed indipendentemente dalla richiesta di addebito della separazione.

In altre parole essa potrà essere richiesta anche qualora i coniugi abbiano proceduto alla separazione consensuale (ad esempio perché il coniuge tradito non aveva interesse alla pronuncia di addebito, la quale potrebbe avere come conseguenza possibile il mantenimento del coniuge solo laddove questi sia il coniuge economicamente debole).

Generalmente per richiedere il risarcimento del danno, non è sufficiente la mera violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c., ma occorre altresì che il tradimento per le modalità con cui è stato consumato abbia provocato un pregiudizio ulteriore rispetto alla naturale sofferenza interiore per la condotta fedifraga del proprio coniuge, concretizzando una vera e propria offesa alla sua salute e/o dignità e/o decoro e/o immagine.

Questo potrà essere ad esempio quando:

– l’infedeltà viene condotta in modo manifesto, per esempio mediante pubblicazioni su internet e/o social network;

– quando vengano coinvolti i luoghi frequentati dall’altro coniuge o, addirittura, il suo luogo di lavoro;

– quando l’infedeltà si consumi con ex compagno/a (circostanza che, quindi, fa presumere che il legame tra i due non sia mai spezzato e che, perciò, i sentimenti del coniuge infedele nei confronti dell’altro coniuge non siano mai stati genuini) oppure con una persona legata da un vincolo di parentela o amicale con l’altro coniuge;

– quando l’infedeltà si consumi in un momento di particolare fragilità dell’altro coniuge, per esempio: durante il periodo di gravidanza; nel delicato momento successivo al parto; durante una malattia; durante un periodo di crisi lavorativa, durante un periodo di lutto.


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AUTORE - Studio Legale Albini