Separazioni e divorzi in Comune: non è più possibile prevedere l’assegno di mantenimento (TAR, Lazio, sez. I Ter, sentenza 07/07/2016 n° 7813)
09/09/2016
Il TAR Lazio, con la sentenza 7 luglio 2016 n. 7813, dichiara illegittima e annulla la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno, che aveva interpretato l’art. 12 della Legge 162/2014 nel senso di consentire accordi di separazione, divorzio, o modifica delle condizioni innanzi all’Ufficiale dello stato civile, che includessero assegni periodici di mantenimento.
Parimenti, l’accordo contenente clausole con carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come ad esempio l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento e qualunque altra utilità economica tra i coniugi, non può essere accettato dall’Ufficiale dello stato civile.