Si al risarcimento del “Danno alla vita” in caso di morte – trasmissibiltà agli eredi (Cass. civile sez. III, sent. 23.01.2014 n° 1361)
18/02/2014
Con la sentenza n. 1361/2014 (est. Scarano), che è non retorico definire storica, la Corte di Cassazione ha riconosciuto per la prima volta, esplicitamente, il diritto al risarcimento del “danno per la perdita della vita” in quanto tale, ovvero del danno da morte propria della vittima, sancendone la trasmissibilità (iure hereditatis) agli eredi, quali essi siano, i quali conseguentemente potranno agire in giudizio anche per il risarcimento di tale danno (oltre che per il proprio “danno morale da perdita del congiunto”) e ai quali dovrà essere corrisposto l’equivalente.
Tale sentenza si presenta, per l’appunto, come una vera e propria rivoluzione nella materia del risarcimento dei danni da morte, in quanto l’orientamento giurisprudenziale consolidato – sino ad oggi – era quello per cui in caso di morte immediata e violenta, non essendoci più vita, ovvero essendoci immediatamente la morte, non c’è sofferenza, non c’è danno biologico, quindi non ci sarebbe neppure il diritto a un risarcimento.
Con tale sentenza si è finalmente incrinato un sistema risarcitorio che portava a una somma ingiustizia.
A cura dell’Avv. Marcello Albini
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