Sì alla domanda di revisione dell’assegno dovuto a titolo di mantenimento della prole con l’aumentare dell’età (Cass. civ. Sezione I civile – Sentenza 4 giugno 2012 n. 8927)
08/06/2012
Le esigenze della prole aumentano con l’aumentare dell’età per cui il genitore affidatario (in via prevalente) dei figli può chiedere la revisione dell’importo dell’assegno di contribuzione a cui è onerato l’ex coniuge non affidatario senza fornire la prova del maggiore aggravio di spese.
Questo è il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8927/2912.
I giudici della Suprema corte hanno richiamato un proprio precedente (Cass. 400/2010) a tenore del quale: “ .. l’aumento delle esigenze del figlio
a) è notoriamente legato alla sua crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale […];
b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. 2007/17055);
c) di per sé legittima la revisione (cfr. Cass. 2006/10119), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione ..”.
a cura dell’Avv. Maria Crsitina Camodeca, Studio Legale Albini & Partners ©