Si all’indennizzo per i danni da vaccinazione “non obbligatoria” per l’epatite A (Corte Costituzionale, sentenza 118/2020)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio 2020 n. 118 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevedeva che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla medesima legge, spettasse pure a coloro che abbiano subito lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, per una vaccinazione non obbligatoria, bensì raccomandata, contro il contagio dal virus dell’epatite A.
La Corte ha ribadito che la previsione del diritto all’indennizzo, in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o raccomandata, completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in materia di tutela della salute, così rendendo più serio e affidabile ogni programma sanitario preordinato alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più estesa copertura della popolazione.