Sulla prescrizione per l’impugnazione del licenziamento illegittimo (Cass. civ., sez. III, sentenza 02.11.2010 n. 2274)
29/11/2010
L’azione giudiziale di annullamento per licenziamento illegittimo si prescrive dopo 5 anni, essendo irrilevante, per la sospensione della prescrizione, che nel frattempo sia compiuta altra attività. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22274 del 2 novembre 2010.
Ai sensi dell’art. 6 della legge 604 del 1966 (Norme sui licenziamenti individuali), il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine in commento decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. A conoscere delle controversie derivanti dall’applicazione della presente legge è competente il pretore.
Secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza di legittimità “Una volta osservato il termine previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 6, con l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1442 c.c., senza che tale termine possa restare idoneamente interrotto dal compimento di una diversa attività“.
Dunque, se osservato il periodo previsto di 60 giorni per l´impugnazione, la successiva azione giudiziale può essere proposta nel termine quinquennale.