Tabella risarcitoria del Tribunale di Bologna III sez. civile, anno 2009
06/10/2009
ANNO 2009
TERZA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Danno biologico permanente:
Sono adottate le tabelle 2009 del Tribunale di Milano nella nuova formulazione che prevede la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza soggettiva; tale congiunta liquidazione è effettuata con le modalità illustrate nel paragrafo I delle note esplicative alle tabelle, redatte dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano (pubblicate in www.professionisti24.ilsole24ore.com); in particolare nelle suddette note esplicative viene spiegato che gli importi tabellari equivalgono ai “valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”.
Qualora nel caso concreto il giudice voglia, in relazione alle particolari caratteristiche del caso, riconoscere un aumento per la sofferenza soggettiva maggiore di quello tabellare, l’importo è determinato aumentando il punto biologico di una percentuale maggiore di quella indicata nella terza colonna della tabella; dopo di che l’importo ottenuto viene moltiplicato per i punti di invalidità e viene applicato il demoltiplicatore corrispondente all’età; in casi particolari il suddetto aumento potrà prescindere da tali modalità di calcolo.
Per l’aumento personalizzato relativo a particolari aspetti anatomo-funzionali e relazionali di cui alla penultima colonna delle tabelle di Milano si terrà conto solamente delle concrete circostanze soggettive allegate e provate.
Infine, a differenza che nelle precedenti tabelle 2008 di questa sezione, le tabelle di legge di cui all’art.139 Codice Assicurazioni Private sono utilizzate solamente qualora le micropermanenti siano conseguenza di un incidente stradale successivo alla data del 4-4-01; infatti la non estensione della loro applicazione anche alle altre micropermanenti trova giustificazione nel fatto che l’esigenza di personalizzazione fatta propria dalle sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 può essere meglio perseguita facendo riferimento al sistema sopra illustrato.
Laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite la liquidazione di una percentuale dell’ammontare del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50 %; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell’aumento del danno biologico di cui al Co.3 dell’art.139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame.
Danno biologico temporaneo assoluto:
In conformità alle citate note esplicative redatte dall’Osservatorio di Milano, si prevede la liquidazione congiunta dell’intero danno non patrimoniale temporaneo (comprensivo non solo del danno biologico in senso stretto, ma anche della sofferenza soggettiva); l’importo corrispondente al risarcimento per un giorno di invalidità temporanea al 100% va individuato in una forbice di valori monetari da un minimo di euro 88,00 ad un massimo di euro 132,00 (il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione corrispondente al danno biologico temporaneo in senso stretto finora in uso -rivalutato al 2009 e pari a euro 70,56 -, mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50 %).
Quale indicazione di massima si evidenzia che il quantum giornaliero liquidato corrisponderà all’importo minimo di €.88 qualora si tratti di micropermanenti e non sussistano circostanze particolari, con aumento graduale in relazione a queste ultime e alla gravità dei postumi permanenti.
Qualora invece debba essere applicato il valore di legge (e cioè per gli incidenti stradali post 4-4-01), anche tale valore sarà soggetto all’aumento tra il 25 e il 50 % di cui sopra, corrispondendo così all’attualità (e cioè nella vigenza del Decreto Ministero Sviluppo economica del 19-6-09 che quantifica il danno biologico temporaneo in €.42,48 al giorno) ad un importo compreso tra €.53,10 e 63,72; anche in questa ipotesi il quantum giornaliero corrisponderà all’importo minimo di €.53,10, vertendosi in materia di micropermanenti.
Danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto:
In conformità alle citate note esplicative redatte dall’Osservatorio di Milano, si prevede la medesima liquidazione dell’intero danno non patrimoniale, evidenziando che per l’individuazione dell’importo nell’ambito delle previste ampie forbici si farà riferimento alla graduazione di ipotesi di cui all’elencazione riportata in calce (partendo dalla più grave con le altre ipotesi a seguire in ordine decrescente di gravità) e si terrà conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).
1) Morte del figlio – 2) Morte del genitore con figlio di età inferiore ai 20 anni – 3) Morte del coniuge non separato o del convivente more uxorio – 4) Morte del genitore con figlio di età superiore ai 20 anni – 5) Morte del fratello convivente – 6)Morte del fratello non convivente – 6) Morte del nipote per ciascun nonno