Trasferimento di sede del lavoratore non motivato nei 7 giorni dalla richiesta: legittimo non presentarsi al lavoro (Corte di Cass. Sez. Lav. Sent. n. 24260/13)
30/10/2013
Illegittimo il licenziamento del dipendente che non si è presentato nella nuova sede assegnatagli se l’azienda non ha comunicato nel termine di 7 giorni i motivi del trasferimento richiesti dal lavoratore.
Lo ha stabilito la Corte dicassazione con la sentenza 24260/2013.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema corte “ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso”.
“L’onere dell’indicazione delle ragioni del trasferimento sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta – dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 604 del1966 sul licenziamento (Cass. n. 8628 del 2004, n. 1912 del 1998).
Accertata l’inosservanza del termine per la comunicazione dei motivi del trasferimento, lo stesso deve considerarsi illegittimo” e conseguentemente anche il licenziamento basato sulla condotta del lavoratore che non si sia presentato nella nuova sede.