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TRATTAMENTI ODONTOIATRICI ESEGUITI DA ODONTOIATRI NON ISCRITTI ALL’”ALBO DEGLI ODONTOIATRI”: QUALI CONSEGUENZE GIURIDICHE?

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11/11/2013

 

Il caso non è così difficile dal verifacarsi, anzi, nell’esperienza comune capita spesso che il proprio dentista, seppure magari regolarmente iscritto all’”Albo dei medici-chirurghi”, non sia invece iscritto a nessun “ALBO PROVINCIALE DEGLI ODONTOIATRI” istituito con la Legge 409/85.

E’, dunque, importante conoscere quali sono le conseguenze giuridiche di una tale condotta.

Secondo l’interpretazione consolidata, l’iscrizione all’“Albo degli odontoiatri” è requisito imprescindibile per l’esercizio della professione dell’odontoiatra: commette il reato di “abusivo esercizio di una p rofessione” previsto e punito dall’art. 348 Cod. pen. (oltre ad un grave ILLECITO DISCIPLINARE) il medico che svolga attività di odontoiatra senza essere iscritto all’ “Albo professionale degli odontoiatri” ( Cass. pen. Sez. VI, 20.04.2001 n. 16230).

Inoltre, “.. costituisce gravissimo illecito deontologico il comportamento dell’odontoiatra che per interesse personale favorisce o addirittura promuove l’abusivismo professionale consentendo a chi non è legittimato lo svolgimento, nel proprio studio, di atti medici riservati solo ai legittimi esercenti la professione odontoiatrica ..” (art. 11 Codice deontologico dell’odontoiatra).

Ai sensi dell’art. 2231 Cod. civ. qualora l’esercizio di un’attività professionale sia condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, LA PRESTAZIONE ESEGUITA DA CHI NON E’ ISCRITTO ALL’ALBO NON GLI DA’ AZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE.

Pertanto, chi ha corrisposto compensi all’odontoiatra (e/o allo studio in cui operi l’odontoiatra) non iscritto all’Albo, ha DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DI QUANTO CORRISPOSTO, in quanto il contratto conlcuso tra paziente e odontiatra non iscritto all’ “Albo degli odontoiatri” è un contratto affetto da nullità assoluta ai sensi degli artt. 1418, comma 1° e 2231 Cod. civ. .

Tale nullità, in quanto assoluta può essere fatta valere in ogni tempo, essendo in questo caso l’azione di ripetizione di quanto corrisposto soggetta a termine di prescrizione.

La stessa può essere esercitata a prescindere dal fatto che i trattamenti odontoiatrici siano stati eseguiti correttamente, ma per il solo fatto che chi li ha praticati non era abilitato.

CONSIGLIO: verificare sempre sul portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) lo stato di iscrizione del proprio Odontoiatra. In caso di mancata iscrizione all’Albo Provinciale degli Odontoiatri di riferimento si potranno fare valere le tutele legali esposte.

A cura dell’Avv. Marcello Albini, ©copyright Studio Legale Albini & Partners


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AUTORE - Studio Legale Albini