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VIOLAZIONE DEI DOVERI GENITORIALI: RISARCIMENTO DEI DANNI CAGIONATI AL FIGLIO (Cass. civ. sente. n. 26205/2013).

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24/04/2014

 

L’inosservanza dei doveri genitoriali di assistenza morale e materiale – esistenti fin dalla nascita del figlio (art. 30 Cost.) – lede il diritto di quest’ultimo, arrecandogli quasi certamente un danno.

Il danno consiste «nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati e accolti come figli» e dal quale consegue l’obbligo di risarcimento in capo al genitore.

La Suprema Corte conferma come criterio di quantificazione del risarcimento il ricorso, in via analogica, ai parametri tabellari adottati nel per il danno cd. da “perdita parentale” (utilizzati per le ipotesi di morte del parente), assumendoli nella soglia minima.

Il principio trova applicazione in tutti i casi nei quali il figlio sia stato sempre ignorato da un genitore, sia sul piano economico sia sul piano affettivo psicologico e sociale.


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AUTORE - Studio Legale Albini