Violazione obblighi familiari: sì al risarcimento danni al convivente (Cass. civ., sez. I, sent. 20.06.2013 n° 15481)
25/07/2013
Con riguardo alla tutela della famiglia, la Cassazione rileva che i componenti della coppia hanno diritto a ricevere tutela e riconoscimento prima ancora che come coniugi, come persone, sulla base della previsione di cui art. 2 Cost. che riconoscere e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.
Ed ancora, la rilevanza che sta acquisendo nel nostro ordinamento la famiglia di fatto, non fondata su un contratto matrimoniale, ma su una libera scelta di convivenza caratterizzata dalla stabilità e dalla solidarietà, comporta la riconoscibilità del diritto al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi di correttezza, solidarietà, lealtà (tipici della famiglia) in ipotesi di persone unite dal solo vincolo di convivenza, trattandosi di lesione di diritti fondamentali della persona, a prescindere dal tipo di unione al cui interno detta lesione si sarebbe verificata (in questo senso, conforme, Cass. Civ., sent. n. 4184/2012).
Non però tutti i comportamenti potenzialmente lesivi che avvengono in ambito “familiare” costituiscono lesione di diritti fondamentali, e pertanto la mera violazione di quelli che rientrano tra i c.d. “doveri matrimoniali” non può automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria.
Occorrerà dimostrare che la violazione abbia causato un danno patrimoniale o non patrimoniale e il nesso causale tra fatto aggressivo e danno.