Affidamento dei figli

Affido condiviso

Quando l’Avvocato stipula il contratto di patrocinio con un genitore, per assisterlo in un procedimento minorile in cui sono coinvolti i figli, di fatto perviene alla conclusione di un contratto «ad effetti protettivi verso terzi» ove terzi sono i figli”.
Tribunale Civile di Milano, 23.03.2016, Giudice Giuseppe Buffone )

 

Con la legge 54/2006 sull’ “affido condiviso” si è voluto dare attuazione al “principio della bigenitorialità“, inteso come diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, ovvero di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

 

A parte il principio di diritto contenuto nella legge, “affido condiviso” non significa una ripartizione paritaria dei tempi di permanenza dei figli con i genitori (Cass. civ. ord. n. 32258/2018); la regola generale continua a essere il “collocamento prevalente” dei figli presso uno dei due genitori (ciò al fine di garantire la stabilità emotiva e di vita della prole) e dunque il “mantenimento indiretto” da parte del genitore non “collocatario” attraverso la corresponsione di un assegno periodico, pur dovendosi sempre prevedere e tutelare ampie possibilità di incontro e di frequentazione con l’altro genitore.

Nel decidere sulla collocazione prevalente del minore, il Giudice dovrà individuare il genitore che risulti maggiormente idoneo ad assicurare il miglior sviluppo della sua personalità, considerando tra l’altro le consuetudini di vita già acquisite dal figlio (Cass. civ. sentenza 1369/10).

 

La regola generale dell’affidamento dei figli ad entrambi i genitori in funzione del diritto della prole al mantenimento della bigenitorialità, è derogabile solo quando il giudice ritenga che la sua applicazione sia, in concreto, pregiudizievole dell’interesse dei minori (Cass. 12308/10).

 

Sono stati ritenuti dalla giurisprudenza, ipotesi tali da giustificare l'”affido eslcusivo” in capo ad un genitore:

 

  • il caso del genitore che non riesca a controllare l’aggressività (Trib. di Roma, 15.07.2016);
  • il caso del genitore che omette di contribuire al mantenimento del figlio (Trib. di Roma sentenza 17.03.2017);
  • il caso del genitore manipolatore affettivo che denigri il non collocatario aliendolo dalla vita del figlio (Cassazione Civile, ordinanza 13 settembre 2017, n. 21215);
  • il caso dell’eccessiva conflittualità che danneggia i figli (Cass. civ. sentenza n. 27/2017).

 

Dall’altro lato, in quanto l'”affidamento condiviso” tutela il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, questi ultimi, nemmeno di comune accordo, possono decidere di affidare i figli in via esclusiva a uno solo di essi, senza fornire una valida ragione della scelta (Trib. Catania, 15.10.2010).

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