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Affido Figli: perde l’Affido il genitore che esclude l’ex coniuge

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In materia di “Affido dei Figli”, il diritto alla “bigenitorilità” è sancito dall’art. 337ter del Codice Civile, il quale prevede il diritto del minore a conservare rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, inclusi i parenti di ogni ramo.

 

Purtuttavia, nella quotidianeità, si registrano spesso casi di “genitori manipolatori” , ovvero genitori che pongono in essere un insieme di comportamenti per emarginare e boicottare l’ex dalla vita del figlio, sovente screditando l’altro genitore alla presenza del figlio, fino ad indurre nel minore un vero e proprio sentimento di rifiuto dell’altra figura genitoriale (sovente il padre).

Tale situazione c.d. PAS (Sindrome di Alienazione Parentale), pur se non è riconosciuta ad oggi  dalla psichiatria come una vera e propria patologia clinicamente accertabile, non rimane indifferente per il diritto e la giurisprudenza.

 

Il comportamento contro la legge del genitore collocatario (del figlio) può infatti avere – a ragione – delle gravi ripercussioni sull'”Affido”.

 

Il genitore non collocatario estromesso dalla vita del figlio può, infatti, rivolgersi al Tribunale  di residenza abituale del minore ed il Giudice potrà  modificare il regime dell'”Affido Condiviso“, disponendo l’Affido in via esclusiva del minore al padre (non collocatario) qualora la madre non gli consenta di avere normali rapporti con lui (Cassazione Civile, ordinanza 13 settembre 2017, n. 21215).

 

Ciò sempre che vengano accertate (con consulenze psicologiche e/o relazioni dei servizi sociali e/o con l’audizione del minore) l’inidoneità del genitore collocatario a preservare la “bigenitorialità”  e, al contempo, l’idoneità dell’altro.

 

In aggiunta a ciò, il boicottaggio dell’altro genitore può portare anche alla condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie per il genitore responsabile di atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’Affido (in favore del genitore “alienato” e/o del “minore manipolato”) (Cassazione Civile, ordinanza 27 giugno 2018, n. 16980).

 

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AUTORE - Marcello Albini