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Assegno di divorzio: sentenza sezioni unite

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Come sappiamo con la storica sentenza della Cassazione n.ro 11504 del maggio 2017, l’assegno di divorzio non deve più garantire al coniuge meno abbiente lo stesso “tenore di vita” che si aveva durante il matrimonio, ma solo l’”autosufficienza economica” del coniuge che, per ragioni obiettive ad esso non imputabili, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Tuttavia, con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite dettano un principio (che dovrà essere applicato da tutti i Tribunali) che vuole recuperare il concetto di “solidarietà coniugale e post-coniugale” che era alla base della vecchia disciplina dell’assegno di mantenimento (ovvero prima della sentenza del maggio 2017).

Infatti, in forza della detta sentenza nella determinazione dell’assegno di mantenimento si dovrà tener conto del contributo fornito dal coniuge più povero al ménage familiare.

Si tratta di una sorta di riequilibrio dei sacrifici fatti durante la vita matrimoniale dal coniuge che ha sacrificato per essa la propria vita professionale.

La pregressa vita matrimoniale non può restare esclusa dal giudizio relativo all’assegno di divorzio per il solo fatto formale che il divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale, in quanto, il vincolo c’è stato e ha prodotto delle conseguenze nella distribuzione dei compiti e dei ruoli e perciò quello che è avvenuto nel corso del matrimonio (i servizi di casa e la disponibilità verso i figli per colei che ha rinunciato alla carriera, garantendola però al marito) avendo conseguenze sulla realtà economica di ciascun coniuge anche al tempo del suo cessare, non può scomparire e se ne dovrà tener conto.

Le Sezioni Unite hanno così inteso tutelare quelle donne che, dedicatesi alla casa ed ai figli rinunciando al lavoro, raggiunta la soglia dei 50 anni, hanno una oggettiva difficoltà a ritrovare una collocazione nel mondo del lavoro, avendo consentito invece ai mariti di dedicarsi alla carriera.

In tali ipotesi, dopo matrimoni molto lunghi, viene ritenuto equo e riequlibrativo degli assetti economici conseguenti alla vita familiare riconoscere qualcosa in più della mera autosufficenza economica al coniuge che si è sacrificato.

E si ritiene il principio condivisibile.

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AUTORE - Studio Legale Albini