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Cambiamenti all’assegno di divorzio con la riforma

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Vi saranno dei cambiamenti all’assegno di divorzio con la riforma, la cui proposta in esame attualmente alle Commissioni deputate, tiene conto dei nuovi recenti orientamenti della Giurisprudenza della Cassazione e mira ad eliminare la disparità di trattamento tra marito e moglie.

 

I principi alla base della riforma sono la “temporaneaità dell’assegno“, la sua funzione meramente “riequilibrice” e – uniformandosi ai recenti orientamenti della giurisprudenza in materia – la cessazione della sua corresponsione all’ex coniuge che passi a nuove nozze, ad una unione civile e/o instauri una stabile convivenza con un nuovo partner.

 

La proposta di legge che modifica l’articolo 5 della legge 898 del 1970 in materia di assegno di divorzio, prevede, intatti, l’assegno di divorzio “a tempo”, ovvero, limitato nella durata al periodo di difficoltà economica dell’ex coniuge, e lo esclude in caso di sue “nuove nozze”, di una “unione civile” o di una “stabile convivenza” dell’ex.

 

Uno dei cambiamenti all’assegno di divorzio con la riforma è che per esso non si dovrà più tenere conto del passato “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, bensì si dovrà prendere a parametro per la determinazione dell’assegno il “riequilibrio” delle disparità economiche creatasi dopo la sentenza di divorzio, avendo a riferimento sia la “capacità lavorativa del coniuge”, sia il “contributo personale ed economico prestato durante la vita matrimoniale”.

 

Più nel dettaglio, il Giudice dovrà valutare i seguenti criteri:

 

– le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento del matrimonio;

– il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;

– il patrimonio e il reddito di entrambi;

– la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale;

– l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti;

– il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

 

©opyright Studio Legale Albini & Partners

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AUTORE - Marcello Albini