Cambiamenti all’assegno di divorzio con la riforma
Vi saranno dei cambiamenti all’assegno di divorzio con la riforma, la cui proposta in esame attualmente alle Commissioni deputate, tiene conto dei nuovi recenti orientamenti della Giurisprudenza della Cassazione e mira ad eliminare la disparità di trattamento tra marito e moglie.
I principi alla base della riforma sono la “temporaneaità dell’assegno“, la sua funzione meramente “riequilibrice” e – uniformandosi ai recenti orientamenti della giurisprudenza in materia – la cessazione della sua corresponsione all’ex coniuge che passi a nuove nozze, ad una unione civile e/o instauri una stabile convivenza con un nuovo partner.
La proposta di legge che modifica l’articolo 5 della legge 898 del 1970 in materia di assegno di divorzio, prevede, intatti, l’assegno di divorzio “a tempo”, ovvero, limitato nella durata al periodo di difficoltà economica dell’ex coniuge, e lo esclude in caso di sue “nuove nozze”, di una “unione civile” o di una “stabile convivenza” dell’ex.
Uno dei cambiamenti all’assegno di divorzio con la riforma è che per esso non si dovrà più tenere conto del passato “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, bensì si dovrà prendere a parametro per la determinazione dell’assegno il “riequilibrio” delle disparità economiche creatasi dopo la sentenza di divorzio, avendo a riferimento sia la “capacità lavorativa del coniuge”, sia il “contributo personale ed economico prestato durante la vita matrimoniale”.
Più nel dettaglio, il Giudice dovrà valutare i seguenti criteri:
– le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento del matrimonio;
– il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
– il patrimonio e il reddito di entrambi;
– la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale;
– l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti;
– il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.
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