Conversazione diffamatoria in chat Whatsapp privata e licenziamento.
La sentenza del 7 gennaio 2019 n. 237 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, ha preso in esame il contenuto di una “conversazione social” tra gli appartenenti ad una chat privata ed è interessante perché delinea il valore giuridico delle suddette conversazioni in chat private (oggi il mezzo di comunicazione di uso corrente).
Il Tribunale ha escluso la configurabilità di una condotta diffamatoria sul presupposto per cui le espressioni erano state rese in un ambito privato ove l’accesso è consentito solo a membri predeterminati.
Il Tribunale ha ritenuto che le conversazioni che avvengono tramite mailing list riservate, newsgroup o chat private debbano essere, invero, tutelate sensi dell’articolo 15 della Costituzione che stabilisce la “segretezza della corrispondenza“, di talché i messaggi che circolano attraverso le nuove forme di comunicazione, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo (come appunto nelle chat private o chiuse), devono essere considerati alla stregua della “corrispondenza privata”, chiusa e inviolabile.
Ne consegue che va esclusa la valenza diffamatoria delle espressioni rese del lavoratore – con il linguaggio disinvolto e volgare che caratterizza ormai la comunicazione sui social network – nella chat di WhatsApp di un gruppo riservato e che siano manifestazione della reazione soggettiva a condizioni di lavoro che – a torto o a ragione – non vengono considerate soddisfacenti dal lavoratore.
Nel caso concreto – ove peraltro le conversazioni risultano intervallate da emoticon di vario genere e da battute di tipo moralistico, tanto da rendere non facile comprendere se alcune frasi vengono dette seriamente o enfatizzate proprio in ragione del contesto deformalizzato e amicale delle conversazioni – deve concludersi che le condotte contestate non sono connotate dal carattere dell’illiceità e, pertanto, il “licenziamento per giusta causa” intimato alla ricorrente è illegittimo.
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