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Polizza Infortuni e Infezione da Covid19

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A fronte del D.L. 17 marzo 2020 e della Circolare Inail 17.3.2020, n. 3675 che hanno espressamente qualificato l’infezione da Covid-19 come “infortunio professionale” riconoscendone la relativa “tutela indennitaria Inail”, ci si pone il dubbio se tale infezione da Covid-19 possa ricevere tutela anche nei contratti privati di “polizza infortuni” (e/o nelle “polizze infortuni a tutela del personale sanitario”).

 

Salvo l’ipotesi, molto residuale, in cui la “polizza infortuni” stipulata, dopo aver definito l’oggetto della tutela, contenga una specifica  “estensione della garanzia (senza alcuna limitazione) a copertura delle malattie infettive” – nel qual caso evidentemente la malattia generata dal contagio dal Covid-19 sarebbe tutelata da una norma specifica – si deve tendenzialmente propendere per considerare l’infezione da Covid19 come evento non classificabile quale “infortunio” e, pertanto,  normalmente non indennizzabile a norma di una “polizza infortuni” privata.

 

Le ragione paiono essere plurime.

 

In primis: un “contagio virale” in sé considerato non solo non ha i requisiti richiesti dalla “polizza infortuni” ma, nella grande maggioranza dei casi, non sarà nemmeno mai possibile identificare il “momento”, il “luogo” e la “modalità” del contatto col virus.

In generale, quindi, documentare una infezione senza specificare “dove”, “quando” ed “in che modo” è stata contratta e ritenere che questo rappresenti un “infortunio” indennizzabile a termini di “polizza infortuni”, sarebbe poco plausibile non fosse altro perchè la “polizza infortuni” parte dalla “identificazione” dello specifico “evento” (che in questo caso rimane invece incerto).

 

Ove rientrasse nella tutela di polizza il contagio da Covid-19, si dovrebbe   consequenzialmente ritenere tutelata in “polizza infortuni” qualsiasi malattia causata da una infezione virale, batterica o parassitaria (ad esempio le comuni forme influenzali, il morbillo, le polmoniti batteriche, la malaria… e via dicendo).

 

Quanto poi alle conseguenze da Covid-19 eventualmente indennizzabili,  bisogna considerare come le morti da Covid19, nella grande maggioranza, non sono state conseguenza unica diretta ed esclusiva della malattia indotta dal virus, ma hanno interessato (con percentuali elevatissime, anche fino al 90%) soggetti già portatori di altre malattie (senza le quali presumibilmente il decesso non vi sarebbe stato), mentre le “polizze infortuni” prevedono, nelle Condizioni Generali di Assicurazione un criterio d’indennizzabilità che esclude dalla copertura quelle conseguenze mortali o invalidanti alla cui origine vi è  (come avviene nella maggioranza dei casi di Covid19) il concorso di condizioni patologiche preesistenti.

 

Sotto questo aspetto la tutela da infortunio Covid-19 fornita dall’Inail ai lavoratori si differenzia da quella riconosciuta a chi ha una “polizza infortuni”, in quanto la prima ammette anche gli eventi concausati, mentre i criteri di indennizzabilità delle “polizze infortuni” – come è noto – ammetteno solo le conseguenze dirette ed esclusive, indipendentemente dal maggior pregiudizio che ad esse possano portare alterazioni patologiche sopravvenute, ammettendo, dunque, generalmente ad indennizzo solo ciò che si sarebbe verificato in un soggetto “integro e sano”.

 

Anche con specifico riferimento alle “polizze a tutela del personale sanitario” pur se in tali polizze spesso vi sono estensioni della copertura anche a patologie di natura infettiva, a ben guardare, esse rappresentano motivo per escludere tendenzialmente che  l’infezione da Covid19 possa essere indennizzabile in “polizza infortuni”, per i seguenti motivi.

 

Queste polizze (nella formulazione più diffusa) prevedono quali estensioni della garanzia la copertura anche alle “infezioni“, ma solo a quelle causate da morsi di animali, punture di insetti o contatti con piante  (non è certo questo il caso del corona virus).

 

In secondo luogo, queste polizze prevedono la copertura estesa anche alle “malattie virali” ma conseguenti a traumi e/o contatto, con la qual previsione si vogliono ricomprendere e tutelare i casi di infezione da HIV e da virus epatici per le specifiche ipotesi di puntura accidentale con un ago infetto e/o di trasfusione di sangue infetto.

Anche qui, pertanto, il presupposto per l’operatività della polizzza resta l’individuazione di un evento ben definibile ed individuabile e individuato.

 

Infine, anche la copertura alle “malattie professionali” è da escludersi, in quanto la copertura per le “malattie professionali” è limitata a quelle elencate dal d.P.R. n. 1124/1965 (che ovviamente non prevedevano il corona virus).

 

Vi è però anche da dire come nelle Condizioni Generali di Assicurazioni delle attuali Polizze Infortuni il capitolo esclusioni normalmente nulla si dice riguardo alle infezioni. La conseguenza dovrebbe essere che, in assenza di una specifica esclusione, le infezioni acute virulente che provengono dall’esterno soddisfano la definizione di “infortunio” e, pertanto, avendo l’infezione da Covid-19 queste caratteristiche dovrebbe essere ritenuto infortunio.

In tal senso se una richiesta di attivazione indennizzativa sarà possibile andrà verificata la sussistenza o meno di specifica e chiara clausola di “esclusione» per conseguenze dirette ed esclusiva di “Infezione”, tenendo conto che nei casi di “dubbio  interpretativo” contrattuale si dovrà prevedere il ricorso all’art. 1370 c.c. a protezione della parte più debole.

 

Il futuro, ragionevolmente, vedrà il nascere di garanzie di polizze ad hoc per tale tipologia  d’infortunio (con tutte le problematiche comunque sopra evidenziate).

 

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Le informazioni contenute nel presente articolo sono fornite unicamente per scopi informativi di carattere generale e, pertanto, non devono essere considerate come parere legale o altro tipo di consulenza professionale su fatti di o circostanze specifiche.

 

 

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AUTORE - Marcello Albini