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Danni da vaccino anti Covid: risarcimento e indennizzo

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C’è risarcimento e/o indennizzo per chi abbia riportato danni (c.d. effetti avversi) a seguito della vaccinazione anti-Covid ?

 

Facciamo chiarezza su un tema oggi molto “caldo” e sentito dall’opinione pubblica e su un aspetto  sul quale il cittadino comune non ha (e non può avere) una chiara percezione e corretta informazione, la quale (invece) riteniamo dovrebbe essere anch’essa parte integrante per quel “consenso informato” che è alla base di qualsiasi atto medico (anche della vaccinazione).

 

La legge n. 210 del 25 febbraio 1992, riconosce un “indennizzo” da parte dello Stato a favore dei soggetti che abbiano subito una menomazione permanente alla propria integrità psichica e/o fisica derivante da complicanze di tipo irreversibile a causa di “vaccinazioni obbligatorie” per legge o per ordinanza di autorità sanitaria italiana.

Il riconoscimento di tale “indennizzo” è stato poi ampliato per via giurisprudenziale dalla Corte Costituzionale che (con una serie di sentenze) ha progressivamente ampliato il novero delle vaccinazioni ammesse alla tutela indennitaria, riconoscendo l’indennizzo anche a favore dei soggetti che abbiano riportato danni  a seguito di specifiche vaccinazioni “non obbligatorie” ma (solo) raccomandate.

La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata legge del 1992 nella parte in cui non ha previsto la tutela per diverse vaccinazioni raccomandate: è il caso delle vaccinazioni contro morbillo, parotite e rosolia, antipatie B, antiepatite A, antinfluenzale.

 

La Corte, partendo dal principio di “solidarietà sociale” alla base della vaccinazione (nell’interesse proprio ma anche della collettività) e della legge sull’indennizzo, ha sottolineato come sia irragionevole distinguere tra “obbligo” e “raccomandazione”.

Infatti, l’obbligatorietà del trattamento vaccinale è soltanto uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva al pari della raccomandazione, in quanto ove vi sia una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò, di per sé, rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.

 

La ragione che fonda il diritto all’indennizzo di Stato non sta, quindi, nell’obbligatorietà ma nell’adempimento del dovere di “solidarietà sociale” sancito dall’art. 2 della Costituzione (dovere mai preso in considerazione nelle discussioni televisive e manifestazioni di piazza in cui si fa riferimento sempre e solo ai diritti sanciti dalla costituzione ma mai ai doveri imposti anch’essi dalla Carta costituzionale), cioè nel sottoporsi a una vaccinazione  nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale.

Di conseguenza, è la collettività che deve accollarsi l’onere dell’eventuale pregiudizio patito da chi si vaccina per solidarietà verso gli altri: sarebbe ingiusto che l’individuo danneggiato sopportasse il costo del beneficio anche collettivo.

 

L’estensione ad opera della Corte ai sopracitati casi di vaccinazione raccomandate <<completano>> il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rendono doverosamente corretto e più affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.

 

Venendo alla vaccinazione anti Sars-CoV 2, la stessa è obbligatoria dal 1° aprile 2021 solo ed esclusivamente per alcune limitate categorie professionali (operatori sanitari ecc..).

Dunque, rispetto a tali categorie professionali per le quali è espressamente prevista l’obbligatorietà della vaccinazione la tutela indennitaria è sancita per legge.

 

Negli altri casi, invece, la vaccinazione anti Sars-CoV 2 non è obbligatoria e non rientra tra quelle già oggetto di pronuncia costituzionale, dunque non è oggi formalmente ammessa alla tutela indennitaria in caso di danni conseguenti alla somministrazione.

Tuttavia la stessa è (ad oggi) “fortemente raccomandata” e, quindi, ricorre il medesimo presupposto che ha portato i giudici della Corte Costituzionale a estendere la tutela indennitaria a specifici casi di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate.

Ciò non rende automaticamente indennizzabili i casi di eventi avversi da vaccinazioni anti-Covid.

Infatti, un giudice di merito investito da un ricorso finalizzato a ottenere il riconoscimento dell’indennizzo, a rigore non potrebbe applicare la legge 210 del 1992 ad una ipotesi attualmente non contemplata (vaccino anti-covid).

Egli potrebbe, invece, sollevare la questione di legittimità costituzionale di tale legge con riguardo alla parte in cui l’indennizzo non è previsto per la vaccinazione contro il Sars-Cov-2 così come è stato per l’estensione della tutela indennitaria  agli atri casi di vaccino non obbligatorio (antipolio: sent. n. 27/98; antinfluenzale: sent. n. 268/17; anti epatite A: sent. n. 118/20; anti epatite B: sent. n. 423/20).

A quel punto l’esito della valutazione della Corte Costituzione non potrebbe che essere (ragionevolmente) nel senso di riconoscere la tutela indennitaria di Stato anche per la vaccinazione anti Sarà Cov-2.

 

L’esito del giudizio appare scontato ma il precorso resta, pertanto, lungo.

 

L’obbligatorietà (così avversa) viceversa renderebbe automatica la tutela indennitaria della Legge 210/1992.

 

Va poi detto come l’indennizzo contemplato dalla legge n. 210 del 1992 (il diritto all’indennizzo si prescrive in 3 anni  e va richiesto all’Asl di appartenenza) in quanto misura di solidarietà sociale non costituisca l’integrale risarcimento del danno patito e, pertanto, non pregiudica il diritto del soggetto danneggiato dalla vaccinazione al risarcimento del danno (in via integrale) previa sussistenza e accertamento di una responsabilità per dolo o colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c. nell’attività della pubblica amministrazione che ha posto in essere il trattamento sanitario che ha cagionato il danno ma forse anche senza dimostrazione di colpa, ove dovesse trovare applicazione (come potrebbe) alla fattispecie l’art. 2050 c.c. che disciplina le “responsabilità per l’esercizio di attività pericolose” (come potrebbe qualificarsi la somministrazione di un vaccino “autorizzato in via emergenziale”).

 

Tale azione di risarcimento danni può essere esercitata anche per le vaccinazioni non obbligatorie e quindi anche per quella anti-Covid.

 

Ove sia stata eventualmente precedentemente esercitata domanda d’indennizzo, ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento integrale del danno con l’azione di risarcimento danni, sarà poi necessario operare lo scomputo di quanto eventualmente già incassato dal danneggiato a titolo d’indennizzo.

 

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AUTORE - Marcello Albini