Demansionamento Infermieristico
Il demansionamento infermieristico è oggi una fattispecie pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Il presente articolo ne approfondisce gli aspetti peculiari.
- Cos’è il demansionamento.
- Conseguenze risarcitorie.
- Il demansionamento infermieristico: la figura dell’infermiere e dell’OSS.
- Cosa fare in caso di demansionamento infermieristico: 3 consigli pratici.
- Conclusioni.
1. Cos’è il demansionamento
Nel diritto del lavoro, il demansionamento consiste nell’assegnare al lavoratore mansioni inferiori rispetto alla sua qualifica di appartenenza o, in alcuni casi, nel non assegnargli alcuna mansione.
L’art. 2103 del Codice Civile prevede infatti che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore eventualmente acquisita, oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale delle ultime effettivamente svolte.
Il datore di lavoro può assegnare mansioni inferiori solo in ipotesi specifiche previste dai contratti collettivi oppure in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla posizione del lavoratore, con il limite che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale di inquadramento (ad esempio un impiegato non può essere adibito a mansioni da operaio).
Affinché il demansionamento sia legittimo devono quindi ricorrere tre condizioni: a) una reale modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore; b) la forma scritta del provvedimento, pena la nullità; c) l’abbassamento di un solo livello di inquadramento, nel rispetto della categoria legale e con mantenimento della retribuzione.
2. Conseguenze risarcitorie
Il demansionamento illegittimo comporta per il datore di lavoro responsabilità risarcitorie. I danni risarcibili sono di due tipi: il danno patrimoniale, legato alla perdita di professionalità e alle minori possibilità di carriera futura, e il danno morale o esistenziale, derivante dalla lesione della dignità, dell’immagine e della personalità professionale del lavoratore.
Per quantificare il danno da dequalificazione i giudici tengono conto della durata del demansionamento, della sua gravità (numero di livelli di declassamento) e della sua conoscibilità all’interno e all’esterno dell’ambiente di lavoro. In genere il risarcimento viene calcolato applicando una percentuale della retribuzione mensile (ad esempio 10%, 20%, 30%, 40%) per ogni mese di dequalificazione.
3. Il demansionamento infermieristico: infermiere e OSS
Il demansionamento degli infermieri è una pratica purtroppo diffusa, dovuta soprattutto alle carenze di personale OSS nelle strutture sanitarie. La giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione, ha riconosciuto questa specifica forma di dequalificazione come illegittima (Cass. civ., sez. lav., ord. 11 luglio 2022, n. 21924).
L’infermiere, figura di categoria D del CCNL sanità, è responsabile dell’assistenza sanitaria, mentre l’operatore socio-sanitario (OSS), inquadrato in categoria B, svolge attività di assistenza di base. Le due figure non sono sovrapponibili, né per livello di responsabilità né per requisiti di formazione.
Quando l’infermiere è impiegato in modo sistematico in attività proprie degli OSS, come rifare i letti, distribuire i pasti, movimentare i pazienti, curarne l’igiene o svolgere attività di supporto materiale, si realizza un vero e proprio demansionamento infermieristico illegittimo.
4. Cosa fare in caso di demansionamento infermieristico
In presenza di tale situazione è opportuno: raccogliere e conservare turni e ordini di servizio che dimostrino la carenza di OSS; coinvolgere e informare i colleghi infermieri per agire in modo coordinato; contestare formalmente e per iscritto al datore di lavoro l’illegittimità della situazione.
5. Conclusioni
Le carenze di personale non giustificano il demansionamento degli infermieri. In questi casi è opportuno rivolgersi a uno studio legale specializzato in diritto del lavoro per ottenere la cessazione della condotta illegittima e il risarcimento del danno subito.
In un caso di demansionamento infermieristico protrattosi per dieci anni, il Tribunale di Salerno ha riconosciuto a ciascun infermiere un risarcimento di circa 70.000 euro, pari al 25% della retribuzione.
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