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DPCM 9 marzo: chiarimenti sulle “comprovate esigenze lavorative”.

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Le “comprovate esigenze lavorative” alle quali fa riferimento il DPCM 09 marzo 2020 che giustificano lo spostamento per recarsi sul luogo di lavoro non possono che riguardare le presenze necessarie per garantire la continuità produttiva e organizzativa dell’azienda al netto dello “smart working” e delle ferie.

 

È evidente allora, anche solo per l’utilizzo dell’espressione <<comprovate>>, che l’esigenza che giustifica gli spostamenti non possono consistere nella semplice esistenza del rapporto di lavoro, pena la totale prostrazione dello scopo perseguito dal provvedimento.

 

In questa situazione è richiesto al datore di lavoro, anche in relazione agli “obblighi di sicurezza” e tutela della salute dei dipendenti che su di lui gravano in base all’articolo 2087 del codice civile e del decreto legislativo 81/2008, di effettuare un’attenta valutazione del numero di lavoratori che devono recarsi fisiologicamente sul luogo di lavoro per garantire la continuità produttiva.

 

Il decreto raccomanda la fruizione delle #ferie e del #congedoordinario, ferma restando la possibilità di ricorrere allo #smartworking .

 

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AUTORE - Marcello Albini