E’ legittimo il licenziamento a seguito di controllo mediante “investigatore privato” ?
E’ legittimo il licenziamento a seguito di controllo del dipendente mediante investigatore privato ?
Il Tribunale di Roma Sezione Lavoro (con ordinanza 14 marzo 2023) ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato a seguito dell’accertamento, mediante investigatore privato, di illeciti disciplinari commessi dal dipendente.
Il Tribunale di Roma afferma che il datore di lavoro che sospetti la commissione di illeciti del dipendente può attivarsi con conseguenti controlli, anche mediante il ricorso ad agenzie di investigazione.
Infatti, come ribadito dal Tribunale il divieto, per il datore di lavoro, di ricorrere a controlli sul dipendente tramite agenzia investigativa privata, è limitato alla verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa o delle sue modalità di esecuzione, mentre è legittimo a seguito (anche del solo sospetto) di commissione di illeciti e per i loro accertamento.
Il Caso oggetto della sentenza
Nel caso oggetto della pronuncia, dopo alcune irregolarità riscontrate dall’azienda datrice, eseguita attività investigativa, emergeva che il dipendente si allontanava frequentemente dal luogo di lavoro per periodi prolungati di tempo nei quali si occupava di attività personali, attestando falsamente gli orari di lavoro svolti e l’effettuazione di straordinari.
Legittimità dei controlli posti in essere dal datore di lavoro
Secondo costante giurisprudenza, sono consentiti i controlli (anche tecnologici) da parte del datore di lavoro allo scopo di evitare condotte illecite del dipendente, in presenza di un fondato sospetto circa la loro effettiva commissione (sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto).
Con il rispetto di tali condizioni, il controllo effettuato mediante agenzia investigativa è legittimo e i dati così raccolti possono essere oggetto di sanzione disciplinare.
Infine, veniva rilevata anche la gravità delle condotte contestate (ripetute assenze ingiustificate e false attestazioni dell’orario di lavoro), tali da comportare una grave violazione del dovere di fedeltà del lavoratore che legittimava il ricorso al licenziamento.
Il ricorso del lavoratore è stato, quindi, rigettato.
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