È LEGITTIMO IL RIFIUTO DEL DIPENDENTE A SVOLGERE LO STRAORDINARIO ?
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Casi nei quali il lavoratore è obbligato a effettuare lo “straordinario”.
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Casi nei quali è legittimo il rifiuto a svolgere “straordinario”.
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Limiti allo “straordinario” e conseguenze del rifiuto illegittimo.
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Eccesso di straordinari e diritto al risarcimento del danno da stress lavorativo.
<< Avvocato, non è giusto, il mio datore di lavoro mi obbliga a fare ore di straordinario tutte le settimane, altrimenti minaccia di licenziarmi ! >>
Una delle credenze più diffuse nel mondo del lavoro è quella di credere che il lavoratore possa liberamente rifiutarsi di effettuare la prestazione lavorativa straordinaria.
Ma è veramente cosi ?
Vediamo come stanno le cose e quali sono i diritti che spettano al lavoratore.
1. I casi nei quali il lavoratore è obbligato a effettuare lo “straordinario” 
Il lavoratore è obbligato a effettuare lo straordinario in specifiche circostanze:
- nei casi previsti da contratto collettivo nazionale (salvo che lo stesso contratto collettivo non preveda espressamente, comunque, la necessità di consenso del lavoratore);
- quando ci sono delle esigenze eccezionali di carattere tecnico-produttive non preventivabili;
- quando ci sono eventi o manifestazioni che richiedono una maggiore occupazione anche solo temporanea.
2. Casi nei quali è legittimo il rifiuto a svolgere “straordinario” 
E’, invece, legittimo il rifiuto a svolgere lavoro straordinario:
- se il datore di lavoro non abbia fatto uso secondo correttezza e “buona fede” del proprio potere discrezionale di richiedere prestazioni di lavoro straordinario;
{ Esempio: quando il datore di lavoro faccia fare sistematicamente e non occasionalmente lavoro straordinario a lavoratori part-time }
- sussistano giustificati motivi “gravi” e “rilevanti” che impediscano al lavoratore di svolgerlo.
3. Limiti allo “straordinario” e conseguenze del rifiuto illegittimo 
Abbiamo detto come nei casi indicati al punto 1, il lavoratore sia tenuto a effettuare lo straordinario richiesto.
Gli unici limiti invalicabili che non possono essere violati rimangono il solo:
- limite delle 250 ore annue (e/o del limite superiore previsto nel CCNL);
- in una singola settimana le 2 ore al giorno e un totale di 12 ore
- nelle 4 settimane consecutive 48 ore in totale.
Al di fuori di questi limiti, il rifiuto del lavoratore di adempiere alla lecita richiesta aziendale integra un’infrazione disciplinare, qualificabile come un’insubordinazione e nei casi più gravi, può legittimare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
4. Eccesso di straordinari e diritto al risarcimento del “danno da stress” lavorativo 
Viceversa, il ricorso sistematico ad un orario di lavoro superiore ai limiti previsti dalla legge (di cui al punto 3) costituisce lesione del diritto al riposo e determina un “danno da stress” risarcibile (e se si superano abbondantemente i limiti il danno è presunto).
Questo principio è stato stabilito da una recentissima sentenza del Tribunale di Padova (n.ro 171/2024 del 06 marzo) che ha ritenuto che lo svolgimento di 388,18 ore di straordinario all’anno (a fronte del limite di 250 di cui all’art. 5 D.Lgs 66/2003) costituisca lesione del diritto costituzionale al riposo e generi un danno risarcibile da stress.
Inoltre, il Giudice ha riconosciuto che l’accertamento del “danno da stress” integrava una giusta causa di dimissioni e ha condannato il datore al versamento dell’indennità di mancato preavviso.
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