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È LEGITTIMO IL RIFIUTO DEL DIPENDENTE A SVOLGERE LO STRAORDINARIO ?

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  1. Casi nei quali il lavoratore è obbligato a effettuare lo “straordinario”.

  2. Casi nei quali è legittimo il rifiuto a svolgere “straordinario”.

  3. Limiti allo “straordinario” e conseguenze del rifiuto illegittimo.

  4. Eccesso di straordinari e diritto al risarcimento del danno da stress lavorativo.

 

 

 

<< Avvocato, non è giusto, il mio datore di lavoro mi obbliga a fare ore di straordinario tutte le settimane, altrimenti minaccia di licenziarmi ! >>

 

Una delle credenze più diffuse nel mondo del lavoro è quella di credere che il lavoratore possa liberamente rifiutarsi di effettuare la prestazione lavorativa straordinaria.

 

Ma è veramente cosi ?

 

Sfatiamo il mito: NO, non è così..

Vediamo come stanno le cose e quali sono i diritti che spettano al lavoratore. ⚖️

 

 

1. I casi nei quali il lavoratore è obbligato a effettuare lo “straordinario” ⚠️

 

Il lavoratore è obbligato a effettuare lo straordinario in specifiche circostanze:

 

  • nei casi previsti da contratto collettivo nazionale (salvo che lo stesso contratto collettivo non preveda espressamente, comunque, la necessità di consenso del lavoratore);
  • quando ci sono delle esigenze eccezionali di carattere tecnico-produttive non preventivabili;
  • quando ci sono eventi o manifestazioni che richiedono una maggiore occupazione anche solo temporanea.

 

 

2. Casi nei quali è legittimo il rifiuto a svolgere “straordinario” ✅

 

E’, invece, legittimo il rifiuto a svolgere lavoro straordinario:

 

  • se il datore di lavoro non abbia fatto uso secondo correttezza e “buona fede” del proprio potere discrezionale di richiedere prestazioni di lavoro straordinario;

 

{ Esempio: quando il datore di lavoro faccia fare sistematicamente e non occasionalmente lavoro straordinario a lavoratori part-time }

 

  • sussistano giustificati motivi “gravi” e “rilevanti” che impediscano al lavoratore di svolgerlo.

 

 

3. Limiti allo “straordinario” e conseguenze del rifiuto illegittimo ⭕️

 

Abbiamo detto come nei casi indicati al punto 1, il lavoratore sia tenuto a effettuare lo straordinario richiesto.

Gli unici limiti invalicabili che non possono essere violati rimangono il solo:

 

  • limite delle 250 ore annue (e/o del limite superiore previsto nel CCNL);
  • in una singola settimana le 2 ore al giorno e un totale di 12 ore
  • nelle 4 settimane consecutive 48 ore in totale.

 

Al di fuori di questi limiti, il rifiuto del lavoratore di adempiere alla lecita richiesta aziendale integra un’infrazione disciplinare, qualificabile come un’insubordinazione e nei casi più gravi, può legittimare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

 

4. Eccesso di straordinari e diritto al risarcimento del “danno da stress” lavorativo ⭕️

 

Viceversa, il ricorso sistematico ad un orario di lavoro superiore ai limiti  previsti dalla legge (di cui al punto 3) costituisce lesione del diritto al riposo e determina un “danno da stress” risarcibile  (e se si superano abbondantemente i limiti il danno è presunto).

 

Questo principio è stato stabilito da una recentissima sentenza del Tribunale di Padova (n.ro 171/2024 del 06 marzo) che ha ritenuto che lo svolgimento di 388,18 ore di straordinario all’anno (a fronte del limite di 250 di cui all’art. 5 D.Lgs 66/2003) costituisca lesione del diritto costituzionale al riposo e generi un danno risarcibile da stress.

 

Inoltre, il Giudice ha riconosciuto che l’accertamento del “danno da stress” integrava una giusta causa di dimissioni e ha condannato il datore al versamento dell’indennità di mancato preavviso.

 

§

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AUTORE - Marcello Albini