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Ecobonus 110%: profili legali

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Il Decreto Rilancio, ha portato in dote agli italiani la possibilità di riqualificare e mettere in sicurezza il proprio patrimonio edilizio a costo zero.

 

Infatti, dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, condomini, persone fisiche, associazioni sportive, IACP ed enti similari, possono migliorare la classe energetica ed effettuare lavori per migliorare la sicurezza statica degli edifici, anticipando il costo dei lavori salvo poi recuperarlo in cinque anni scomputandolo dalle imposte da pagare, guadagnandoci anche il 10%.

 

In alternativa è possibile farsi scontare i lavori concedendo all’impresa la possibilità di effettuare la compensazione dell’importo “scontato”, maggiorato del 10%, ovvero potrà cedere la detrazione spettante a qualunque altro soggetto (imprese, banche, intemediari finanziari, privati cittadini, enti etc.) recuperando subito l’importo anticipato.

 

L’elenco dei lavori ammissibili, gli adempimenti necessari e le caratteristiche dei soggetti beneficiari di questa significativa agevolazione, sono tassativamente indicati dall’art. 119 e 121 del provvedimento di legge.

 

I lavori ammessi sono quelli che consentono un “risparmio di 2 classi energetiche” e/o la “riduzione del rischio sismico”.

 

I soggetti impegnati nel processo di accesso al beneficio sono molteplici:

✔️ l’impresa che effettuerà i lavori,
✔️ il progettista che dovrà indicare i lavori agevolati,
✔️ il tecnico abilitato che dovrà asseverare il “risparmio delle 2 classi energetiche” o la “riduzione del rischio sismico“,

✔️ l’asseveratore fiscale che dovrà attestare la legittimità dell’agevolazione,

✔️il beneficiario finale dell’agevolazione.

 

Quest’ultimo rimane il responsabile principale in caso di successivo diniego dei benefici da parte dell’Agenzia delle Entrate‼️ ed anche il più scoperto (n.d.r:  i tecnici asseveratori devono, infatti, avere una polizza di assicurazione della responsabilità civile al fine di garantire lo Stato dal risarcimento del danno eventualmente provocato).

 

✅ La non veridicità delle asseverazioni  comporta lo stop del benefico.

Ne consegue che per il beneficiario dell’ecobonus 110, l’unico modo per tutelarsi da una futura eventuale revoca dell’ecobonus, è contrattualizzare il proprio diritto di rivalsa sui tecnici asseverato che hanno seguito e validato l’agevolazione (da pattuirsi ante lavori).

 

La complessità dei rapporti e la necessaria identificazione delle responsabilità distribuite, necessitano di una “legal compliance” da parte di un professionista legale.

Per questi motivi, lo studio fornisce assistenza ai beneficiari dell’intervento nella predisposizione dei contratti con le imprese appaltatrice dei lavori e con i professionisti incaricati delle asseverazioni, disciplinando e regolamentando le attività che si rendessero eventualmente necessarie per le azioni di rivalsa in caso di contenzioso con l’autorità fiscale, assistendo il beneficiario e l’impresa nella cessione a terzi del credito d’imposta spettante.

 

©copyright Studio Legale Albini & Partners


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AUTORE - Marcello Albini