Green Pass e Lavoro: illegittime le sanzioni amministrative in caso di accertamento delle violazioni da parte dell’”incaricato dal datore di lavoro”.
Ebbene si, il Decreto Legge 127/2021 che ha introdotto l’obbligo di green pass per lavorare – già oggetto di aspre critiche nel merito di quanto disposto in limitazioni al diritto costituzionale al lavoro – risulta, di fatto, almeno in parte, anche inapplicabile nell’aspetto sanzionatorio a carico dei lavoratori che vengano sorpresi da parte dell’”incaricato del datore” al lavoro sprovvisti di validi green pass.
Vediamo perché.
Il decreto legge demanda (almeno in parte) la verifica dell’osservanza dell’obbligo di green pass al datore di lavoro, il quale, come stabilisce il comma 5 dell’art. 3 del Decreto Legge è tenuto a definire “le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”, nonché ad individuare “con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni”.
Il punto dolente sta proprio nell’“accertamento delle violazioni” in parte demandata al “fai da te” del datore di lavoro che non può essere ammissibile in materia di esercizio di un pubblico potere sanzionatorio (con conseguente illegittimità delle sanzioni amministrative da €. 600,00 a €. 1.500,00 comminate ad epilogo del procedimento sanzionatorio).
Ed infatti, gli “illeciti amministrativi” – quale è quello in questione – NON possono essere accertati da altri se non da “pubblici ufficiali” o “incaricati di un pubblico servizio” a ciò abilitati in base a norme di legge, mentre i soggetti incaricati dal datore di lavoro all’accertamento non possono dirsi “agenti accertatori” ai sensi della legge 689/81 (che detta le norme generali in tema di accertamento degli illeciti con sanzione amministrativa).
Neppure si ritiene che la designazione da parte del datore di lavoro possa valere a conferire a soggetti privati la qualifica di “pubblici ufficiali” o “incaricati di un pubblico servizio” cosi da legittimare gli stessi a svolgere compiti d’interesse pubblico, come la contestazione di una violazione amministrativa.
Ve detto, infatti, come la contestazione di una violazione amministrativa avviene mediante osservazione diretta di un fatto da parte del “pubblico ufficiale” che poi la incorpora nel verbale ove attesta (in quanto pubblico ufficiale) che quanto avvenuto in sua presenza corrisponde a realtà ed il verbale di accertamento (in quanto redatto da “pubblico ufficiale”) acquisisce valore di “atto pubblico” (che fa “piena prova” fino a “querela di falso”).
In mancanza della qualifica di “pubblico ufficiale” non vi può essere altrettanta valenza di “atto pubblico” nel verbale di accertamento in quanto non è vi analoga garanzia di attendibilità di quanto accertato e verbalizzato nell’atto relativo alla violazione.
L’iter sanzionatorio disciplinato dal decreto, prevede poi (art. 3 comma 10 D.L. n. 127/2021) la trasmissione degli “atti relativi alla violazione” al Prefetto, il quale, per le ragioni anzidette (ovvero non potendo valere la designazione da parte del datore di lavoro a conferire ai designati la qualifica di “pubblici ufficiali” o “incaricati di un pubblico servizio”) mai e poi mai, sulla base della sola segnalazione fattagli pervenire dai soggetti in questione, potrebbe disporre l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.
La segnalazione potrebbe servire al più come impulso per la predisposizione da parte del Prefetto e/o di altra autorità competente di controlli che sarebbero da effettuarsi da parte di soggetti muniti della necessaria qualifica di pubblicistica (Ispettori del lavoro, Asl, ecc..), i quali, constatate direttamente le violazioni potrebbero provvedere alla formale contestazione mediante redazione di apposito verbale da cui la conseguente comminazione della sanzione da parte del prefetto (questa volta legittima).
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