Articoli

LA PROVA DEL MOBBING

  |   Diritto del Lavoro, Tutte le News

La prova delmobbing” è uno degli elementi fondanti le cause per “mobbing” e certo il più complicato da fornire per il lavoratore vittima di comportamenti vessatori e/o mobbizzanti.

 

Il rischio di cause infondate e pretestuose intentate dai lavoratori ha, infatti, portato nel tempo la giurisprudenza a porre a carico del lavoratore che promuove una causa per “mobbing” un duplice onere probatorio.

 

Il lavoratore deve, così, provare:

 

  1. l'”elemento oggettivo” delle condotte idonee a integrare il “mobbing“, cioè una pluralità di azioni dirette alla sua umiliazione ed isolamento personale e professionale;
  2. l'”elemento soggettivo” persecutorio del datore di lavoro, ovvero il “dolo del mobber“,  il suo animo di nuocere al lavoratore.

 

Se rispetto al primo elemento (esteriore), la prova deve essere data documentando condotte del datore di lavoro, quali:

  • demansionamento;
  • irrogazione di sanzioni disciplinari infondate;
  • controlli ingiustificati e ossessivi;
  • svuotamento di mansioni;
  • eccessivo carico di lavoro;
  • mancata valorizzazione;
  • esclusione del dipendente dalla riunioni aziendali, ecc..

molto più arduo è dimostrare il dolodel mobber, ovvero il suo  (interiore) intento persecutorio.

 

La difficoltà di dare una tale prova, fino a diventare una vera e propria  c.d. “prova diabolica” tale da portare al rigetto delle domande di risarcimento danni da “mobbing” (con negazione di giustizia al lavoratore), ha portato la giurisprudenza più recente a mitigare l’onere probatorio in capo al lavoratore.

 

In questo senso, la Cassazione civile, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2318 del 25 settembre 2019, si è pronunciata stabilendo che la prova del dolo del “mobber“, ovvero dell’intento vessatorio del datore di lavoro, possa essere data dal lavoratore anche tramite presunzioni (art. 2727 c.c.), ovvero in base alle caratteristiche oggettive dei comportamenti tenuti dal datore di lavoro, quali presunzioni gravi, precise e concordanti dalle quali è possibile desumere la volontà persecutoria del datore di lavoro.

 

 

©copyright Studio Legale Albini & Partners 

  • Professionalita', esperienza e consigli che aiutano ad approfondire i casi con particolare attenzione al cliente.

    Alberto Varignana Avatar Alberto V.

    Ottima esperienza con Avvocato Albini. Competente e puntuale.

    riccardo sciuto Avatar riccardo s.
  • Un professionista di grande competenza ed etica. Chiaro nell'esporre e umano nel trattare le questioni più delicate.

    Karin Mazzini Avatar Karin M.

    Professionalmente ed eticamente impeccabile nelle sue consulenze. Professionista di cui mi fido e che consiglio.

    Psicoterapeuta Messieri Avatar Psicoterapeuta M.
  • L'avv. Camodeca mi ha seguito per 4 anni durante l'iter di una seprazione resa complicata dalla mia ex compagna. È stata una persona molto competente, capace di prendere le decisioni migliori nel mio interesse e con grande scrupolosità rispetto alle possibili conseguenze di ogni linea di azione che proponevo

    Simone Ambrogio Avatar Simone A.

    Mi sono rivolto all'avv. Albini per un caso di notevole importanza personale e ho trovato cortesia, disponibilità e concretezza dei risultati. Molto soddisfatto dell'assistenza legale ricevuta, sia in termini di tempistiche che di risultati raggiunti.

    Riccardo De Grandis Avatar Riccardo D.
  • Professionalità e competenza. Ho apprezzato molto il lavoro che hanno fatto per il mio caso

    MaryJane Kilpin Avatar MaryJane K.

    Serieta', competenza e professionalità, hanno contraddistinto il lavoro svolto durante il periodo che sono stata seguita dall'avvocato..Lo consiglio

    Angela Cuccuru Avatar Angela C.
  • È stato di grande aiuto. Sono soddisfatto e lo consiglio. Grazie

    Stefano Tagliavini Avatar Stefano T.

    Ok

    Walter Wang King Avatar Walter W.

Hai bisogno di una consulenza legale?

Rivolgiti ai nostri esperti

Contattaci

AUTORE - Marcello Albini