Anzianità di servizio e licenziamenti illegittimi
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’ Art.3, comma 1 del Jobs Act, ovvero, boccia le tutele crescenti nei confronti del lavoratore con maggiore anzianità di servizio, per i licenziamenti illegittimi, criterio con la legge (c.d. “tutele crescenti“).
Tale criterio che prevedeva un aumento graduale dell’indennità (tutele crescenti) in caso di licenziamento illegittimo, basato esclusivamente sull’ “anzianità di servizio” è stato ritenuta lesivo del principio di “ragionevolezza” ed “uguaglianza” e della tutela del lavoro prevista dagli artt. 4 e 35 della Costituzione.
Cosa prevedeva il Jobs Act (2015) in caso di licenziamenti illegittimi
Il “Jobs Act” varato durante il Governo Renzi aveva previsto tutele crescenti in base all’anzianità di servizio come risarcimento in caso di licenziamenti dichiarati illegittimi un’indennità spettante al lavoratore da calcolarsi secondo il rigido criterio di 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 mensilità ed un massimo di 24 mensilità.
Cosa ha previsto il Decreto Dignità (2018).
Il c.d. “Decreto Dignità” del Governo M5S-Lega, varato a luglio 2018, non aveva intaccato il criterio di calcolo dell’indennità spettante al lavoratore, avendo unicamente innalzato la misura dell’indennità minima (6 mesilità) e massima (36 mensilità) spettanti al lavoratore.
Si può dire, pertanto, che la Corte Costituzionale ha boccia il Jobs Act e con esso il sistema delle c.d. “tutele crescenti” introdotte con tale riforma, non essendo stati sufficienti a migliorare la riforma (e a renderla costituzionalmente legittima) neppure le modifiche introdotte dall’attuale governo.
La sentenza cancella, infatti, la “certezza” per i datori di lavoro sulla sanzione alla quale sarebbero stati tenuti in caso di licenziamenti illegittimi, previsione tanto criticata dai detrattori della riforma.
Cosa cambia dopo la sentenza.
Niente indennizzo crescente ma il minimo e massimo per i licenziamenti ingiusti rimane quello introdotto con il “Decreto Dignità”, minimo 6, massimo 36 mensilità.
Quello che cambia sarà che tornerà ad applicarsi la “Legge Fornero”, ovvero, in mancanza di un criterio predeterminato meccanicamente, ogni caso dovrà essere valutato dal Giudice che deciderà quante indennità riconoscere al lavoratore ingiustamente licenziato (entro il range da 6 a 36), tenendo in considerazione non solo l’”anzianità di servizio” del lavoratore ma anche ad altri criteri quali le “dimensioni aziendali” e il “comportamento delle parti”.
Come dire, riecco la Fornero: citando un cantautore: “.. fanno giri immensi e poi ritornano ..”.
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