Licenziamento per “scarso rendimento”.
Il licenziamento per “scarso rendimento” è considerato licenziamento per “giustificato motivo soggettivo“.
Vediamo quando, come e perché è possibile ricorrere ad una interruzione del rapporto di lavoro per “scarso rendimento del lavoratore”.
- Il licenziamento per “scarso rendimento” è specificamente disciplinato dalla legge ?
- In quali casi è possibile licenziare un lavoratore per “scarso rendimento” ?
- Cosa è necessario provare per dimostrare la legittimità del licenziamento ?
- Cosa potrà fare il lavoratore per difendersi dal licenziamento per “scarso rendimento” ?
Il licenziamento per “scarso rendimento” è specificamente disciplinato dalla legge?
No.
Il licenziamento per “scarso rendimento” non trova una disciplina specifica in alcuna norma di legge.
Ancor oggi, dunque, per questo tipo di licenziamento si deve far riferimento all’elaborazione giurisprudenziale.
La giurisprudenza maggioritaria riconduce il licenziamento per “scarso rendimento” alla fattispecie del “licenziamento per giustificato motivo soggettivo” caratterizzato, dunque, dal notevole inadempimento del lavoratore al proprio dovere di diligenza.
In quali casi è possibile licenziare un lavoratore per “scarso rendimento” ?
In quesi casi in cui lo scarso rendimento si configuri come un notevole e colpevole inadempimento del lavoratore al proprio dovere di diligenza.
Cosa è necessario provare per dimostrare la legittimità del licenziamento ?
La prova che il datore di lavoro è tenuto a fornire per dimostrare la legittimità del licenziamento è, tuttavia, particolarmente gravosa perché riguarda non solo il mancato raggiungimento del risultato atteso ma anche che ciò sia imputabile alla negligenza del lavoratore nell’esercizio della sua attività lavorativa.
Il datore di lavoro non potrà addurre giudizi soggettivi e/o valutazioni generiche di scarsa dedizione o impegno del lavoratore nello svolgimento della propria prestazione lavorativa.
Un me-todo spesso utilizzato per dimostrare la scarsità del rendimento di un lavoratore è quello del raffronto tra i risultati prodotti dal lavoratore in un certo periodo di riferimento con quelli dei colleghi in analoghe situazioni (pari qualificazione professionale, anzianità, esperienza e mansioni).
È stato, così (ad esempio) ritenuto legittimo il licenziamento per scarso rendimento di un lavoratore che aveva portato a compimento circa 2-4 ordini a settimana a fronte dei 40 ordini al giorno (e dei circa 200 ordini a settimana) conclusi dai suoi colleghi, anche di anzianità e livello contrattuale inferiore (Cass. 9 luglio 2015, n. 14310).
Clausole di rendimento minimo, programmi di performance o produttività potranno agevolare la prova dello scarso rendimento.
Cosa potrà fare il lavoratore per difendersi dal licenziamento per “scarso rendimento”.
Al lavoratore, con l’assistenza del proprio legale, spetterà dimostrare che lo “scarso rendimento” sia dovuto a “causa a lui non imputabile”.
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