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Niente segreti sui conto correnti e sui redditi del coniuge in caso di separazione o divorzio.

Uno delle questioni più problematiche quando ci si separa o divorzia, è conoscere la situazione reddituale e patrimoniale del proprio coniuge; si tratta di un dato determinante per valutare se e in che misura sia dovuto l’assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli.

 

Sino a poco tempo fa chi voleva celare al proprio coniuge lil proprio reddito e patrimonio poteva appellarsi al diritto alla privacy; era, infatti, necessario un provvedimento del Giudice durante la causa di separazione e divorzio per avere accesso alla cosiddetta “Anagrafe dei rapporti finanziari” presso l’Agenzia delle Entrate, un mega archivio dell’amministrazione finanziaria dove sono conservati non solo i dati delle dichiarazioni dei redditi – che in un paese ad alto tasso di infedeltà fiscale non sempre sono lo specchio fedele delle possibilità economiche – ma anche e soprattutto quelli relativi ai conti correnti, risparmi, contratti di locazione stipulati, conti titoli, depositi e depositi postali e ad ogni operazione di natura economica.

 

Vi era, invece, un contrasto all’interno della giurisprudenza dei TAR sulla possibilità o meno del coniuge di accedere in via autonoma (ovvero senza un provvedimento del giudice) a tale “Anagrafe dei rapporti finanziari“.

 

Vi era infatti tra i giudici del TAR chi sosteneva che dovesse prevalere il diritto alla privacy, e chi invece riteneva che sul diritto di privacy dovesse prevalere il diritto ad accedere ai dati patrimoniali dell’ex coniuge (Divorzio: diritto di accesso ai dati reddituali dell’ex e privacy).

 

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto con tre recentissime sentenze del Consiglio di Stato (n. 19, 20 e 21 pubblicate il 25.09.2020), le quali hanno fissato il principio di diritto – alla cui applicazione nessuna Agenzia delle Entrate potrà più sottrarsi – per cui in fase di separazione (anche in caso di coppia di fatto se ci sono figli) divorzio o scioglimento dell’unione civile, ciascun coniuge può fare direttamente richiesta all’Agenzia delle Entrate del luogo in cui risiede l’altra parte per farsi rilasciare tutte le informazioni economiche necessarie: dichiarazioni dei redditi, conti correnti, risparmi, contratti di locazione stipulati, conti titoli, depositi e depositi postali e ad ogni operazione di natura economica.

 

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AUTORE - Marcello Albini