Responsabilità del medico specializzando: “autonomia vincolata” e colpa “per assunzione”
E’ configurabile una responsabilità medica in capo al “medico specializzando” per l’attività dallo stesso posta in essere, oppure deve escludersi una sua responsabilità, in quanto privo del potere di assumere iniziative terapeutiche e mero esecutore di ordini altrui ?
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione, sez. III Civile, con pronuncia n. 26311 del 17 ottobre 2019, che ha preso in esame la figura del “medico specializzando“, delineandone l’ambito di autonomia limitata, dalla quale ne deriva il dovere di rifiutare attività che non sia in grado di compiere, salvo rispondere, in caso contrario, dei danni che abbia cagionato con l’attività assunta per c.d. “colpa per assunzione“.
Secondo la Cassazione, il “medico specializzando“, ancorché in fase di formazione, non può essere considerato un mero esecutore degli ordini impartiti dai medici terzi ma gode di una autonomia limitata, ovverosia vincolata al rispetto delle direttive impartite dal medico tutore.
Nel caso in cui, il “medico specializzando” si assuma – di sua iniziativa e senza direttive impartite del tutore – il compito di un’attività terapeutica, per il caso in cui ne derivino danni al paziente, lo stesso andrà in conto a responsabilità in termini di c.d. “colpa per assunzione”.
Infatti, se è pur vero che l’attività del “medico specializzando” deve essere svolta secondo le direttive impartite dal medico superiore, è altrettanto vero che è titolare di una “posizione di garanzia” nei confronti del paziente che, pur condivisa con il tutore, lo espone a responsabilità per gli atti dallo stesso compiuto in assunzione di una prestazione terapeutica.
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