Responsabilità medica per le morti da Covid solo per “colpa grave”
La responsabilità medica per le morti da Covid è stata ridisegnata con l’introduzione, in sede di conversione del decreto legge 44/2021, dell’art. 3-bis che ha esteso l’ambito di applicazione della non punibilità penale già previsto per i vaccinatori (c.d. “scudo vaccinale”) a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, i quali hanno dovuto affrontare diagnosi e cura di migliaia di malati facendo i conti con scarse conoscenze, mezzi e terapie talvolta inadeguati e dovendo spesso scegliere a chi dare priorità.
L’art. 3-bis recita: << i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave >>.
Pertanto, alla luce di tale “scudo penale”, tutti i casi di morte e/o lesioni colpose da Covid avvenute far data dalla “dichiarazione dello stato di emergenza” (31 gennaio 2020) saranno penalmente punibili solo per “colpa grave“.
Questa andrà valutata tenendo conto, tra l’altro (e con riferimento al momento del verificarsi del fatto) dell’eccezionalità o novità della situazione, ovvero della limitatezza delle conoscenze scientifiche sulla patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, sulla scarsità delle risorse umane e materiali disponibili in relazione al numero di casi da trattare, del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per l’emergenza.
Questo il quadro normativo penale (che si applica, come detto retroattivamente a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza).
Per non aversi un’archiviazione sarà indispensabile essere in grado di muovere da subito uno specifico e concreto rimprovero soggettivo “qualificato” del sanitario, tenuti in considerazioni i parametri sopra evidenziati per la valutazione della “gravità della colpa”.
In tal senso, pare comprensibile che diversa valenza avranno le medesime condotte (omesse e/o tardive diagnosi e/o ritardi e/o errori terapeutici) a seconda del momento storico del loro verificarsi.
Infatti, una condotta sanitaria colposa avvenuta nel 2020 giudicabile con riferimento a tale momento storico in termini di “colpa lieve”, ragionevolmente potrebbe essere valutata “colpa grave” ove verificatasi (e da giudicarsi) oggi.
Rimane, invece, scoperto da una specifica analoga previsione normativa la materia della “responsabilità civile” degli esercenti la professione sanitaria.
In mancanza di una specifica norma (quale quella introdotta nel penale) si può prevedere che i Giudici civili faranno applicazione nella materia civile del principio sancito dall’art. 2236 cod. civ. per il quale in materia di “responsabilità professionale medica” il professionista risponde solo per dolo o colpa grave quando la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Di fatto, il principio è sovrapponibile a quello introdotto nel penale con la normativa sopra citata ed era stato già stato dalla Giurisprudenza già esteso dal civile all’ambito penale nel corso degli anni e oggi, con riferimento alla emergenza Covid, è stato espressamente previsto e normato in sede penale.
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