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Ricorso affidamento esclusivo
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Ricorso contro l’affidamento esclusivo a uno dei due genitori
Di norma, dopo la separazione, l’affidamento dei figli è condiviso ma il giudice in casi eccezionali può optare per l’affidamento esclusivo.
Ricorso contro l’affidamento esclusivo a uno dei due genitori
Di norma, dopo la separazione, l’affidamento dei figli è condiviso ma il giudice in casi eccezionali può optare per l’affidamento esclusivo.
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Cosa significa “affidamento esclusivo”?
Dalla separazione di una coppia, convivente o sposata, nascono spesso dei conflitti ed alcuni di questi riguardano l’affidamento dei figli. In ogni caso non sono i genitori a decidere la forma di affidamento ma il principio che guida il giudice nella scelta è il superiore interesse della prole.
Nel sistema odierno si dà prevalenza all’affidamento condiviso, il quale rappresenta la regola consueta nel rispetto del diritto alla bigenitorialità che permette di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Infatti l’articolo 337 ter del codice civile dispone che “il giudice valuti prioritariamente la possibilità che i minori restino affidati a entrambi i genitori”, imponendo comunque di agire secondo la tutela del minore. L’affidamento esclusivo a uno dei genitori rappresenta quindi l’eccezione e implica l’esercizio esclusivo della potestà sul figlio minore. Questo tipo di affidamento è previsto nei casi in cui il giudice ritiene che l’affidamento condiviso vada contro gli interessi del minore che devono sempre essere tutelati.
Presupposti per l’affidamento esclusivo
Anche se avviene solo in casi eccezionali, ci sono dei presupposti che legittimano l’affidamento esclusivo:
- La tutela dell’interesse esclusivo dei minori: il giudice ha l’obbligo di ascoltare il minore ultra dodicenne nei procedimenti giuridici che lo riguardano per tutelarne il diritto ad esprimere le proprie opinioni (l’ascolto potrà avvenire anche prima dei 12 anni, se il figlio sia ritenuto dal giudice capace di discernimento). Anche se il modello a cui deve fare riferimento è l’affidamento condiviso perché permette di mantenere un rapporto più equilibrato con entrambi i genitori, il giudice deve privilegiare la soluzione che arreca meno danni al minore e ha il compito quindi di valutare la capacità del singolo genitore di educare il figlio basandosi su elementi pregressi e sulle capacità di relazione affettiva, sulla personalità, sulle sue abitudini e sull’ambiente sociale e familiare che può offrire al figlio (Cass. Civ. n. 18867/2001).
- Come soluzione eccezionale, consentita solamente quando si riscontra, da parte di uno dei genitori, una grave carenza o una inidoneità educativa che può rendere l’affidamento condiviso contrario agli interessi del minore, in questo caso la scelta dell’affidamento esclusivo deve essere particolarmente motivata da parte del giudice. Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n.20 del 03.01.2018, afferma che l’affidamento esclusivo può essere concesso nei casi in cui uno dei genitori manifesti disinteresse nei confronti del figlio o non lo voglia incontrare, se non ha partecipato ad eventi importanti nella vita del figlio o a causa della distanza geografica.
- In caso di situazioni di elevata conflittualità tra i genitori che potenzialmente danneggi i figli. Anche se è sempre da preferire l’affidamento condiviso perché l’esclusività potrebbe dare adito a ulteriori conflitti, tuttavia il giudice deve adeguare questo principio ai singoli casi specifici, infatti, in alcuni contesti può essere chiesto l’affidamento esclusivo se la conflittualità risulta essere dannosa per il minore ( civ. sentenza n. 27/2017). In particolare va citato il caso di perdita dell’ affidamento del minore in caso di condotta ostruzionistica.
È bene ricordare che, qualora venga accordato l’affidamento esclusivo ad uno dei due genitori, la responsabilità genitoriale dell’altro non cessa del tutto: l’affidatario deve quindi attenersi alle condizioni determinate dal giudice mentre l’altro genitore ha il dovere di vigilare affinché queste condizioni siano rispettate, così come potrà rivolgersi al giudice qualora ritenga una iniziativa del genitore affidatario pregiudizievole all’interesse del figlio.
DDL Pillon e ultimi aggiornamenti
Il DDL Pillon, ancora in fase di approvazione da parte del Paralamento, si presenta come una legge “rivoluzionaria”, in quanto, nelle intenzioni vuole mettere fine allo “strapotere” delle madri e restituire ai figli di separati e divorziati parti tempi di frequentazione con entrambi i genitori, sul presupposto che la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli, anche quando la loro unione è finita, sia condizione indispensabile al loro benessere e salute.
Nonostante questo Disegno di Legge, che sembra indicare un chiaro percorso, nel frattempo i tribunali si sono mossi in entrambe le direzioni:
- La Cassazione, con ordinanza n. 32258 del 13 dicembre 2018, ha respinto il ricorso di un papà che chiedeva di passare più tempo con la figlia, affermando come non sussista alcuna proporzione automatica di uguale permanenza dei figli presso ciascun genitore neppure in regime di “affido condiviso“.
- Il Tribunale di Catanzaro, con decreto della Sez. 1 Civile, 28.02.2019, afferma come, in caso di separazione tra coniugi, la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, sia preferibile quando – tenendo conto delle circostanze del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni di lavoro dei genitori, la disponibilità di congrua abitazione per ospitare il figlio, ecc…) – ve ne siano le condizioni.