DEMANSIONAMENTO PARZIALE: è illegittimo anche se riguarda solo il 10% del lavoro ?
È demansionamento svolgere mansioni inferiori solo per il 10% del tempo lavorativo ?
La Cassazione con l’ordinanza n. 7711/2026 riconosce il demansionamento anche se le mansioni inferiori occupano solo il 10% del tempo lavorativo.
Ecco cosa cambia.
La Cassazione cambia prospettiva sul demansionamento parziale.
Per anni, nei tribunali del lavoro, il tema del demansionamento è stato affrontato quasi sempre con un criterio quantitativo.
La domanda era sostanzialmente questa: le mansioni inferiori sono prevalenti rispetto a quelle proprie dell’inquadramento ?
Se la risposta era negativa, spesso la domanda del lavoratore veniva respinta.
Con l’ordinanza n. 7711 del 30 marzo 2026, però, la Corte di Cassazione introduce un principio destinato ad avere un impatto molto rilevante nella pratica giudiziaria: anche l’adibizione solo parziale a mansioni inferiori può essere illegittima quando sia stabile, quotidiana e protratta nel tempo.
Una decisione che potrebbe incidere profondamente soprattutto nel settore sanitario-infermieristico, dove l’utilizzo sistematico degli infermieri per attività proprie degli OSS rappresenta una prassi estremamente diffusa.
Quando il demansionamento non è più “marginale”.
Il caso deciso dalla Suprema Corte riguardava un infermiere dipendente della Fondazione Policlinico Gemelli.
Secondo quanto ricostruito nei giudizi di merito, il lavoratore era stato adibito per oltre dieci anni anche allo svolgimento di compiti propri delle figure di supporto, a causa della cronica carenza di personale ausiliario.
La Corte d’Appello aveva accertato che:
- le mansioni inferiori non erano prevalenti;
- occupavano circa il 10% dell’orario di lavoro;
- erano svolte in aggiunta alle attività infermieristiche.
Eppure, nonostante ciò, aveva comunque riconosciuto il demansionamento, liquidando un risarcimento parametrato proprio a quell’incidenza del 10%.
La Fondazione aveva quindi proposto ricorso sostenendo che, in assenza di prevalenza delle mansioni inferiori, non potesse configurarsi alcuna dequalificazione professionale.
La Cassazione ha respinto questa impostazione.
Ed è qui il vero punto di svolta.
La “prevalenza” delle mansioni superiori non basta più.
La Suprema Corte afferma un principio molto chiaro: il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola il diritto del lavoratore alla professionalità anche se le mansioni qualificanti restano prevalenti.
Questo passaggio è cruciale.
Per anni, infatti, molti giudici di merito hanno utilizzato proprio il criterio della prevalenza per escludere il demansionamento degli infermieri impiegati anche in attività proprie degli OSS.
In sostanza: se l’infermiere continuava prevalentemente a svolgere attività infermieristiche, allora le attività inferiori venivano considerate “accessorie”.
La Cassazione, invece, chiarisce che il problema non è solo quantitativo.
Conta anche:
- la qualità delle mansioni;
- la frequenza;
- la stabilità;
- la durata nel tempo.
Ed è proprio qui che emerge il concetto di demansionamento parziale.
Cos’è il demansionamento parziale.
Il demansionamento parziale si verifica quando il lavoratore continua a svolgere le mansioni proprie della sua qualifica, ma viene anche adibito in modo stabile e non occasionale ad attività inferiori.
Non serve quindi uno svuotamento totale del ruolo, né una prevalenza matematica delle mansioni inferiori.
Secondo la Cassazione, infatti, ciò che conta è che:
- le mansioni inferiori non siano marginali;
- non siano occasionali;
- incidano concretamente sulla professionalità del lavoratore.
Nel caso deciso, il 10% dell’orario lavorativo è stato ritenuto tutt’altro che irrilevante perché si ripeteva quotidianamente; durava da oltre dieci anni; derivava da un assetto organizzativo strutturale.
Perché questa sentenza può avere un impatto enorme nella sanità.
La pronuncia ha effetti potenzialmente dirompenti nel settore sanitario.
Chi frequenta i tribunali del lavoro sa bene che esiste una prassi diffusissima: gli infermieri vengono frequentemente utilizzati per sopperire alla carenza cronica di OSS.
Nella realtà ospedaliera, infatti, l’infermiere finisce spesso per svolgere attività alberghiere; movimentazione pazienti; incombenze igieniche; compiti logistici e materiali.
Questo accade per una ragione organizzativa molto semplice. Dal punto di vista datoriale un infermiere può essere utilizzato anche per compiti inferiori; un OSS, invece, non può svolgere attività infermieristiche.
È quindi fisiologico che le strutture, soprattutto in situazione di carenza di organico, tendano a privilegiare numericamente il personale infermieristico.
La conseguenza, però, è che l’infermiere rischia di diventare il “factotum” del reparto.
Ed è proprio questa normalizzazione del fenomeno che la Cassazione sembra oggi voler mettere in discussione.
Il problema dei giudici di merito: “prevalenza” contro “non marginalità”.
Sul piano pratico, la questione è molto rilevante.
Nella prassi giudiziaria, infatti, molti tribunali hanno mostrato una certa ritrosia nel riconoscere il demansionamento degli infermieri.
Il ragionamento seguito è stato spesso questo: l’attività infermieristica resta prevalente, quindi le mansioni inferiori sarebbero solo accessorie.
La Cassazione, però, introduce un parametro diverso.
Non basta più chiedersi:
“Le mansioni inferiori erano prevalenti ?”
Bisogna chiedersi:
“Erano davvero marginali e occasionali ?”
La differenza è enorme. Perché un’attività svolta tutti i giorni, per anni; come parte stabile dell’organizzazione del lavoro, difficilmente può essere considerata marginale, anche se quantitativamente limitata.
Il danno da demansionamento può essere provato per presunzioni.
Altro passaggio molto importante della decisione riguarda il danno non patrimoniale.
La Cassazione ribadisce che il danno da demansionamento può essere provato anche in via presuntiva.
In particolare, la Corte afferma che:
- la durata ultradecennale;
- la continuità quotidiana;
- la costanza dell’assegnazione a mansioni inferiori
sono elementi sufficienti, secondo l’“id quod plerumque accidit”, a far presumere una lesione della professionalità; dignità; immagine lavorativa del dipendente.
È un principio molto importante sul piano processuale.
Perché uno dei principali ostacoli nelle cause di demansionamento è sempre stato proprio la prova concreta del danno.
Cosa cambia davvero dopo Cassazione n. 7711/2026
Questa decisione potrebbe modificare profondamente il contenzioso sul demansionamento.
Perché supera un’impostazione puramente quantitativa e valorizza:
- la continuità;
- la stabilità;
- la qualità della dequalificazione.
In altre parole, non conta solo “quanto tempo” il lavoratore svolga mansioni inferiori.
Conta anche:
- come;
- con quale frequenza;
- per quanto tempo;
- in quale contesto organizzativo.
Conclusioni
L’ordinanza n. 7711/2026 segna un passaggio molto importante nella materia del demansionamento.
La Cassazione afferma un principio destinato ad avere grande impatto pratico: la dequalificazione non si misura soltanto in termini quantitativi.
Anche una sottrazione solo parziale della professionalità, se stabile e protratta nel tempo, può ledere dignità, identità lavorativa e valore professionale del dipendente.
Ed è proprio questo il vero cuore della decisione.
©opyright Studio Legale Albini & Partners
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