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Danni da Vaccino Covid: con il Decreto Sostegni Ter tutela indennitaria per eventi avversi estesa a tutti

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In un precedente articolo avevamo già trattato il delicato argomento del risarcimento dei danni (e/o dell’indennizzo) per chi dovesse riportare danni alla salute a seguito della vaccinazione anti-Covid.

 

All’epoca la disciplina legislativa della vaccinazione covid e degli obblighi vaccinali previsti dai vari D.L. era diversa dall’attuale.

 

Sussisteva, infatti, un “obbligo vaccinale” solo per le categorie professionali degli operatori sanitari e docenti scolastici.

 

Rimandando (per completezza) ad una completa lettura dell‘articolo, in quella sede avevamo osservato che, essendovi un obbligo vaccinale solo per operatori sanitari e docenti scolastici, era solo rispetto a tali categorie professionali che operava la tutela indennitaria di cui alla legge n. 210 del 25 febbraio 1992, in caso di menomazione permanente dell’integrità  fisica a causa di vaccinazione covid.

 

Per i casi nei quali, invece, la vaccinazione anti Sars-CoV 2 non era obbligatoria non vi era, al contrario, formalmente alcuna analoga tutela indennitaria in caso di danni conseguenti alla somministrazione. A tale copertura si sarebbe potuti arrivare solo attraverso una specifica ma necessaria pronuncia della Corte Costituzionale, la quale avrebbe potuto e ragionevolmente dovuto estendere la tutela indennitaria anche alla vaccinazione covid solo “raccomandata” (e non imposta) così come già avvenuto in passato per altre vaccinazioni (quali vaccinazioni non obbligatorie ma fortemente “raccomandate”).

 

In altre, parole, la “raccomandazione” alla vaccinazione Covid, di per sé sola, fino al Decreto Sostegni ter (di cui dirà infra), non rendeva automaticamente indennizzabili i casi di eventi avversi da vaccinazioni anti-Covid per chi si fosse vaccinato ma non rientrava in una delle categorie soggette ad obbligo. Infatti, la legge nella sua originaria formulazione avrebbe consentito l’indennizzo dei danni solo in caso di soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale.

 

La situazione è stata modificata con un importante chiarimento contenuto del Decreto Sostegni ter.

 

La novità introdotta dal Decreto Sostegni ter è che l’indennizzo di cui alla legge 210/92 spetterà anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico- fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.

La tutela indennitaria è prevista, pertanto, non più solo, a favore di chi ha adempito ad un obbligo vaccinale, ma anche a favore di tutti coloro che, pur non essendo obbligati, hanno seguito le raccomandazioni ministeriali ricevendo il vaccino.

 

Rimane però da chiedersi se tale estensione della tutela indennitaria copra solo gli eventi avversi da vaccinazioni verificatisi dopo la data di entrata in vigore della norma.

Invero, il tenore della norma (che non ha previsto espressamente una sua efficacia retroattiva) lascia dubbi interpretativi e potrebbe escludere una tutela indennitaria per chi avesse riportato danni da somministrazioni di vaccino prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni ter .

 

Ciò oltre che essere chiaramente irragionevole,  comporterebbe il paradosso che la maggioranza di danni non riceverebbe copertura indennitaria, essendo la popolazione alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni ter già vaccinata nella stragrande maggioranza (sostanzialmente beneficerebbe della tutela solo una piccolissima parte della popolazione, ovvero coloro i quali si sono convinti solo adesso alla vaccinazione).

 

Bisognerà vedere quale posizione prenderanno gli uffici preposti sulla questione e come intenderanno gestire le richieste d’indennizzo proposte prime dell’entrata in vigore del nuovo decreto.

 

Ancora una volta la legislazione pandemica avrebbe potuto (dovuto) essere più chiara e inequivocabile,.

La retroattività della legga è, infatti, una eccezione che deve essere sancita espressamente dal legislatore o, comunque, ricavarsi in modo inequivoco dalla formulazione della norma, in quanto nel dubbio la legge dovrà essere considerata irretroattiva.

 

Lo stanziamento previsto dal Governo è diviso al  momento in due tranche, di 50 milioni di Euro per il 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, ed è contenuto in un apposito fondo del bilancio del Ministero della Salute.

 

©copyright Studio Legale Albini & Partners

 

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AUTORE - Marcello Albini