No alla revisione dell’assegno divorzile senza nuovi elementi di fatto che incidano sulla condizione patrimoniale alla base della sentenza di divorzio
Importante pronuncia della Corte di Cassazione che, con sentenza n.ro 1119 del 20.01.2020 della 1° Sez. civile, affronta la problematica della possibilità della revisione dell'”assegno divorzile” determinato in sede di divorzio.
La Cassazione ha chiarito se nel procedimento per la revisione dell’assegno di divorzio possano incidere le recenti modifiche giurisprudenziali intervenute in tema di “assegno divorzile” e presupposti per la sua concessione.
L’art. 9 della Legge sul divorzio (898/1970) prevede la possibilità della revisione dell'”assegno divorzile” tutte le volte in cui dopo la sentenza di divorzio (che ne ha determinato l’ammontare) sopravvengano “giustificati motivi” tali da legittimarne (per l’appunto) la revisione.
Successivamente alla (storica) sentenza della Cassazione Civile n. 11504/2017, la quale, ha mutato l’orientamento ultra trentennale che collegava la misura dell’”assegno divorzile” al parametro del “tenore di vita matrimoniale” ed ha indicato come nuovo parametro per la spettanza dell’assegno l’”indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge che lo richiede (dovendo avere l’assegno solo natura “assistenziale”), ci si è posti il problema della possibilità di chiedere la revisione dell'”assegno divorzile” determinato con sentenza precedente al nuovo indirizzo della Cassazione Civile per il solo fatto (ed in applicazione) del nuovo (“rivoluzionario”) principio giurisprudenziale.
Va detto, come la portata rivoluzionaria del principio introdotto dalla Cassazione con sentenza n. 11504/2017, sia stato di fatto subito ridimensionata con la successiva sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.ro 18287/2018, la quale è tornata, per così dire, ad allargare le maglie per il riconoscimento dell'”assegno divorzile“, ottenibile non solo in caso di “non autosufficienza economica” del coniuge richiedente (funzione “assistenziale” dell’assegno) ma anche nel caso di una disparità economica tra i coniugi dovuta ai sacrifici e alle rinuncia effettuate dal coniuge più debole in corso di matrimonio (funzione “perequativa” dell’assegno).
Con la sentenza in esame la Cassazione ha chiarito che il giudizio di revisione dell'”assegno dvorzile” ex art. 9 legge sul divorzio non può essere richiesto in assenza di elementi di fatto nuovi che mutino le condizioni patrimoniali degli ex coniugi valutate dal giudice in sede di divorzio.
Nel concetto di “giustificati motivi” ex art. 9 legge sul divorzio ai fini della revisione dell'”assegno divorzile” rientrano, pertanto, solo un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno (licenziamento, pensionamento, ecc…), un miglioramento delle sue condizioni economiche (aumento retributivo, percezione tfr, ecc…), oppure un miglioramento e/o peggioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario dell’assegno, mentre non rientra nel concetto di “giustificato motivo” la sopravvenienza di un nuovo indirizzo giurisprudenziale in ordine all’art. 5 della legge sul divorzio e ai presupposti per il riconoscimento dell'”assegno divorzile“.
In buona sostanza, possiamo dire che il nuovo corso giurisprudenziale non ha applicazione retroattiva (al pari delle nuove leggi), o meglio forse la nuova linea interpretativa giurisprudenziale non ha efficacia cogente, ma solo persuasiva ed è suscettibile di essere disattesa dai giudici di merito.
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