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Infezione da Coronavirus sul lavoro e responsabilità civile e penale del datore di lavoro.

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Premessa.

 

Come noto, il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle norme poste a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori ai sensi  dell’art. 2087 c.c. .

 

Il D.L. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) contiene le norme da osservarsi in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

 

Ad indicare quali siano le misure per il contrasto al contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro è intervenuto l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone a tutte le imprese di osservare il “ protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020).

 

L’infezione da Coronavirus è stato espressamente qualificato come “infortunio sul lavoro” e, come tale, gode della copertura Inail per gli assicurati che lo contraggono “in occasione di lavoro” in forza dell’art. 42 comma 2 del decreto legge  c.d. “Cura Italia” (n. 18 del 17.03.2020) nonché della circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, la quale ha introdotto  – e questo è il punto cruciale per quello che si dirà nel prosieguo –  una “presunzione di origine professionale del contagio”, solo per determinate categorie di lavoratori: medici, infermieri, operatori di front-office, cassieri e addetti alle vendite.

 

Per tali categorie professionali, pertanto, l’infezione si presume avvenuta  “in occasione di lavoro” in quanto connotate da un rischio specifico“.  Assai più aleatorio potrebbe diventare collegare l’infezione al luogo di lavoro in presenza di una prestazione lavorativa connotata da mero “rischio generico“.

 

 

Responsabilità del datore ed “onere della prova” del lavoratore.

 

Premessa la tutela indennitaria Inail, il datore di lavoro risponderà poi personalmente penalmente e civilmente delle infezioni da Coronavirsu di “origine professionale” laddove venga accertata una sua responsabilità civile o penale, per dolo o per colpa.

Dal riconoscimento dell’infezione come “infortunio sul lavoro” non discende, infatti, automaticamente un accertamento della responsabilità penale o civile del datore di lavoro (come precisato dall’Inail con propria nota) che dovrà essere accertata.

 

Più specificatamente, per ottenere tutela in sede civile (o penale) incomberà sul lavoratore che lamenti di aver subito un danno a causa dell’attività lavorativa svolta, l’onere di provare:

  1. l’esistenza di un “danno”; 2) la l'”origine professionale” del danno; 3) la “colpa” del datore di lavoro;

 

Quanto alla prova dell'”origine professionale” dell’infezione Covid-19, fatta salva la “presunzione” prevista per le categorie professionali a “rischio specifico” individuate dalla circolare Inail sopra richiamata, per tutte le altre categorie di prestatori di lavoro connotate da “rischio generico” vigono i principi generali (civili e penali) in materia di “onere della prova” del “nesso di causa” tra “ambiente lavorativo” e contrazione dell’infezione, tale per cui il lavoratore dovrà riuscire a dimostrare che l’infezione sia stata contratta in “ambiente lavorativo” (e con “colpa” del datore, ovvero) per la violazione della normativa per la prevenzione e la diffusione del contagio da Coronavirus sul luogo di lavoro.

 

L’onere di provare  il “nesso di causa” sopracitato, è poi, più o meno rigoroso a seconda che ci si trovi in ambito penale o civile.

 

Infatti, la giurisprudenza ha da tempo operato la distinzione/diversificazione del regime probatorio a seconda del campo processuale penale o civile in cui ci si trovi ad operare.

 

Mentre nel processo penale deve vigere la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vigerà la regola (più favorevole al danneggiato) della preponderanza dell’evidenza, ovvero del “più probabile che non”.

 

Fatte queste indispensabili premesse, riteniamo sia da escludersi che il grado di certezza della prova richiesta in ambito penale in materia di “nesso di causa” possa portare, in caso di un lavoratore che abbia contratto coronavirus,  a una condanna penale del datore di lavoro per i delitti di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.), con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, se applicabile.

 

Appare molto difficile, infatti, poter mai raggiungere la prova del “nesso di causa” tra inosservanza della normativa per la prevenzione e la diffusione del contagio sul luogo del lavoro e infezione del lavoratore “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ovvero che escluda con sufficiente certezza l’esistenza di altre cause di contagio esterne all’ambiente di lavoro e alla responsabilità datoriale.

 

Anche una responsabilità civile in capo al datore di lavoro nel caso di infezione da Coronavirus del lavoratore è assai improbabile, salvo il caso dei medici, infermieri ed operatori sanitari in genere, per i quali (come detto) è stata prevista con il decreto “Cura Italia” e la circolare Inail 17.03.2020 una disciplina senza dubbio più agevole per la prova del contagio “in ambiente di lavoro”.

 

Sarebbe, infatti, una forzatura logica affermare in un giudizio che il lavoratore si sia infettato “in ambito lavorativo” con una probabilità almeno superiore al 50% (in luogo di qualsiasi altro luogo esterno all’azienda come ad es. in ambito familiare come a fare la spesa)  e ritenere così la sussistenza del “nesso di causa” tra “prestazione di lavoro” e contagio preteso in ambito civile per statuire una responsabilità.

 

Le uniche ipotesi che potrebbero, a nostro modo di vedere, portare alla prova di una effettiva “nocività” dell’ambiente di lavo e, quindi, ad una attribuzione di responsabilità (più civile che penale) del datore di lavoro potrebbero essere, pertanto, quelle di:

 

medici e infermieri a contatto giornaliero con pazienti covid-19 positivi in mancanza di adeguati DPI e, quindi, esposti quotidianamente ad alto rischio ed ad un’alta esposizione virale;

– il caso di imprese la cui attività sia stata sospesa dai decreti emergenziali e ciò nonostante abbiano continuato a lavorare in spregio alle misure di contenimento del virus;

– il mancato rispetto in azienda di tutte le più elementari norme per la prevenzione e la diffusione del contagio da covid-19 con specifici e conclamati focolai di diffusione generalizzata in azienda;

– il caso del datore di lavoro che richiede il rientro dei lavoratori nella consapevolezza di non aver adottato un livello di sicurezza aziendale conforme agli standard richiesti dall’emergenza Covid-19.

 

Non si potrà infatti, da un lato, esigere dal datore di lavoro la predisposizione di un ambiente “a rischio zero”, né pretendersi, in questo momento storico attraversato da una pandemia di dimensioni universali “l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo”,  ma neppure, per altro verso, indebolire i meccanismi acquisiti di tutela del lavoratore sacrificandoli agli interessi economici e della produzione.

 

Ed infatti,  queste valutazioni non devono certo consentire al datore di lavoro comportamenti spregiudicati. E’ bene ricordare, infatti, che trascurare gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 è di per sé motivo di sanzione penale, in forma di arresto o ammenda, a prescindere dal fatto che si siano verificati o meno infortuni, così come il DPCM 26.04.2020 all’art. 2, comma 6 imponga espressamente alle imprese di “rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali”.

 

Avv. Marcello Albini

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AUTORE - Marcello Albini