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5 COSE CHE DEVI SAPERE SULL’IDONEITA’ ALLA MANSIONE

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 <<Avvocato, il medico del lavoro mi ha dato l’inidoneità alla mansione e il datore di lavoro dice che mi licenzierà, può farlo ?>>

 

 

  1. Cosa s’intende per “giudizio d’idoneità alla mansione”.

  2. Tipologie di “giudizio d’idoneità“.

  3. Impugnazione del “giudizio d’idoneità“.

  4. Obblighi del datore di lavoro in caso d'”inidoneità alla mansione”.

  5. Inidoneità e licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.

 

 

1. Cosa s’intende per “giudizio d’idoneità alla mansione“.

 

Il giudizio d’idoneità alla mansione è il giudizio espresso dal Medico del lavoro che si occupa di effettuare le visite e gli esami per controllare la salute dei lavoratori e valutare se il lavoratore può svolgere la sua mansione senza rischi per la salute.

 

2. Tipologie di “giudizio d’inidoneità“.

 

Il giudizio d’idoneità può essere di 4 tipi:

  • IDONEITA‘: il medico competente ha constatato che per quella determinata mansione non ci sono controindicazioni  per la salute del lavoratore.
  • IDONEITA’ PARZIALE (con prescrizioni o limitazioni): il medico competente ha rilevato che il lavoratore può svolgere la sua mansione, ma con delle limitazioni.

[esempio: un magazziniere può lavorare, ma deve evitare di sollevare carichi molto pesanti oltre i 15 kg.]

  • IDONEITA’ TEMPORANEA: quando il lavoratore viene giudicato momentaneamente non nelle condizioni di salute per svolgere la sua mansione.

[si dovrà quindi aspettare un determinato periodo di tempo (deciso sempre secondo il parere del medico),

al termine del quale si rifarà la visita e si potrà valutare se e come confermare l’idoneità]

  • INIDONEITA’ PERMANENTE: il medico competente stabilisce che il lavoratore non può assolutamente svolgere quella specifica mansione.

 

3. Impugnazione del “giudizio d’idoneità“.

 

Contro il giudizio del medico competente, il lavoratore può presentare ricorso ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08 entro 30 giorni dalla data in cui è stato comunicato in forma scritta il giudizio del medico competente.

 

4. Obblighi del datore di lavoro in caso d'”inidoneità alla mansione⭕️

 

In caso d’inidoneità permanente alla mansione, il datore di lavoro deve attivarsi per trovare una mansione alternativa che sia sicura per la salute del lavoratore ricollocando il lavoratore in altre mansioni, se possibile (c.d. “obbligo di repechage“).

 

  • Ove non vi siano mansioni di pari Livello a quella precedentemente svolte compatibili con il Suo stato di salute, il lavoratore potrà essere adibito anche a mansioni di livello inferiore. ⚠️ In ogni caso, se la nuova mansione a cui il lavoratore sarà collocato è inferiore, il datore di lavoro ha il dovere di garantire lo stesso trattamento economico della mansione precedente.

 

5. Inidoneità e licenziamento per “giustificato motivo oggettivo“.

 

Solo se non è disponibile nessun altra mansione sicura per il lavoratore, l’inidoneità permanente o parziale con limitazioni, possono costituire “giustificato motivo oggettivo” per l’interruzione del rapporto di lavoro.

 

  • Il licenziamento in ogni caso potrà sempre essere impugnato nel termine di 60 giorni ed il datore di lavoro dovrà dimostrare con delle prove che è assolutamente impossibile ricollocare il lavoratore in altra mansione.

 

Nel caso in cui l’inidoneità sia conseguenza di ragioni lavorative, ovvero a malattia professionale e/o infortunio sul lavoro con colpa del datore, al lavoratore spetterà oltre alle tutele Inail, il risarcimento integrale dei danni.

 

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AUTORE - Marcello Albini